Sez. 1, Sentenza n. 6547 del 11/05/2001 (Rv. 546590 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Termini scadenti in giorno festivo - Proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo - Ambito di applicazione - Termine per la proposizione dell'opposizione ad ordinanza - ingiunzione - Applicabilità - Fattispecie di consecuzione di due giorni festivi.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO
Il disposto dell'art. 155, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa. (Nella specie il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica del provvedimento sanzionatorio scadeva in un giorno festivo e quello successivo era domenica, sicché, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha riconosciuto che doveva considerarsi tempestivo il deposito del ricorso il successivo lunedì).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)