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Sez. L, Sentenza n. 1532 del 17/02/1994 (Rv. 485351 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere | Art. 12 legge n. 285 del 1977 in materia di occupazione giovanile - Disciplina - Estensione dei benefici contributivi ex legge n. 25 del 1955 - Benefici - Applicabilità agli apprendisti artigiani - Momento determinante.
Stato
decisa il 1994-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485351-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere

L'art. 17 legge 1 giugno 1977, n. 285 (provvedimenti per l'occupazione giovanile), nella parte relativa all'estensione dei benefici contributivi in materia di previdenza ed assistenza sociale previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina dell'apprendistato) e successive modificazioni, costituisce una norma non eccezionale ma speciale (come tutte le numerose disposizioni in materia di sgravi contributivi), la quale - alla stregua dei criteri dettati dall'art. 12 delle preleggi e, in particolare, della finalità (incentivare l'occupazione e la formazione professionale dei giovani) perseguita dalla legge - va interpretata nel senso che, ai fini dell' applicabilità del beneficio da essa previsto, è determinante il momento dell'assunzione, anziché quello del passaggio in qualifica, degli apprendisti artigiani, con la conseguente fruibilità del beneficio medesimo per gli apprendisti assunti durante il periodo di applicazione della citata legge n. 285, ancorché passati in qualifica dopo il periodo (1977 ed i tre anni successivi) di applicazione della stessa legge (art. 1, ultimo comma).

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST., Legge 01/06/1977 num. 285 art. 1, Legge 01/06/1977 num. 285 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)