Sez. 1, Sentenza n. 22845 del 09/11/2015 (Rv. 637811 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO | Diritto alla continuità nell'uso - Ambito merceologico - Riferimento al genere di prodotto e non al prodotto oggetto della specifica produzione - Fondamento.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO
In tema di marchi di impresa, il titolare del marchio preusato può continuare nell'uso dello stesso in relazione al genere di prodotti cui lo stesso si riferiva e non già solo in relazione a prodotti specifici oggetto in concreto della precedente produzione (nella specie, valigie composte da diversi materiali e non solo valigie in alluminio), atteso che la dizione «prodotti o servizi», contenuta in svariati articoli del r.d. n. 929 del 1942 (cd. legge marchi), non fa mai riferimento a singoli o specifici articoli, ma a prodotti di un genere merceologico inserito in classi più ampie, secondo la classificazione della tabella "C" allegata al menzionato regio decreto (sostituita dalla l. n. 129 del 1954).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 CORTE COST., Legge 10/04/1954 num. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)