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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 56 del 1976

Decisione
decisa il 1976-03-09, depositata il 1976-03-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:56
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8232

  • Contratti
  • Assicurazioni
  • Natura e struttura del contratto
  • Cod. civ., art. 1901, in relazione agli artt. 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (sospensione della copertura assicurativa)
  • Assunta violazione dell'art. 3 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901, primo e secondo comma, cod. civ., nella parte in cui stabilisce la sospensione della copertura assicurativa, sollevata nei confronti degli artt. 7 e 32 della l. 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto identica questione, proposta nei medesimi termini, è stata già ritenuta infondata con sentenza n. 18 del 1975 e manifestamente infondata con ordinanza n. 11 del 1976. - v. S. n. 18/1975, O. n. 11/1976.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1901, primo e secondo comma, del codice civile, in relazione agli artt. 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1975 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Palma Anna Maria, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975. Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 27 maggio 1975, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile in relazione agli articoli 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui stabilisce la sospensione della copertura assicurativa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1975, e manifestamente infondata con ordinanza n. 11 del 1976; che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre la Corte a discostarsi dalla precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile in relazione agli artt. 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, promossa dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze