Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni
Testo in vigore al
Art. 23 Rendite e pensioni
1. Il valore venale della rendita e' costituito:
a) dal ventuplo dell'annualita', se la rendita e' perpetua o a tempo indeterminato;
b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo della annualita', se la rendita e' a tempo determinato;
c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando la annualita' per il coefficiente, applicabile secondo la tabella allegata al presente decreto, in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.
2. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma precedente, tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari.
3. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di
piu' persone con diritto di accrescimento fra loro, il valore e'
determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari.
4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di
cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata a norma della lettera b) del primo comma, ma il suo valore non puo' superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.
5. Le disposizioni del secondo e del terzo comma si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario.
Art. 24 Crediti
1. Il valore venale dei crediti e' costituito dal loro importo senza tenere conto degli interessi non ancora maturati.
2. Per i crediti infruttiferi che scadano almeno dopo un anno dalla data del trasferimento il valore e' costituito dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.
Art. 25 Altri beni
1. Per i beni e i diritti diversi da quelli contemplati negli articoli precedenti si assume come valore venale quello indicato nella dichiarazione presentata a norma dell'art. 36.
Art. 26 Accertamento di maggior valore
1. L'amministrazione finanziaria, qualora ritenga che i beni e i diritti di cui agli articoli 20, 21 e 22 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato dal contribuente, provvede alla rettifica.
2. Ai fini del comma precedente l'amministrazione tiene conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonche' il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22.
4. L'avviso e' notificato, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali.
5. Il contribuente puo' ricorrere secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
6. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto, e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'articolo 20. Ai Fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.46
7. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.4
Art. 27 Determinazione del valore venale per adesione
1. Prima che la rettifica di cui all'articolo precedente sia divenuta definitiva il valore venale dei beni e dei diritti di cui agli articoli 20, 21 e 22 puo' essere determinato con l'adesione di tutti gli eredi e legatari mediante redazione di apposito atto scritto, datato e sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un funzionario da lui delegato e dai contribuenti o da chi li rappresenta, nel quale devono essere indicati, a pena di nullita', il valore dichiarato, quello accertato e quello determinato con l'atto stesso. I contribuenti hanno diritto di avere copia dell'atto di adesione.
2. Quando l'imponibile e' stato definito con la adesione del contribuente, questi non puo' ricorrere contro la rettifica; se il ricorso e' stato gia' proposto il giudizio si estingue.
Capo III. Norme particolari per le successioni testamentarie
Art. 28 Disposizioni testamentarie
1. Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonche' agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari purche' risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
Art. 29 Disposizioni testamentarie sottoposte a condizione
1. Se l'istituzione di erede e' sottoposta a condizione risolutiva l'imposta si applica con le aliquote proprie dell'erede istituito, salvo procedere, nel caso di avveramento della condizione, all'applicazione dell'imposta nei confronti dell'erede subentrante.
2. Se l'istituzione di erede e' sottoposta a condizione sospensiva, l'imposta si applica con le aliquote proprie di quello degli eventuali successibili che e' soggetto alla imposta minore, salvo procedere al recupero della maggiore imposta qualora l'eredita' venga devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione.
3. Per il legato sottoposto a condizione sospensiva la imposta si applica come se il legato non fosse stato disposto, salvo applicare l'imposta sul legato se la condizione si verifica; per quello sottoposto a condizione risolutiva l'imposta si applica nei confronti del legatario, salvo procedere all'applicazione dell'imposta nei confronti dell'erede in caso di avveramento della condizione.
4. Quando l'avveramento o il mancato avveramento della condizione rende necessario procedere nuovamente all'applicazione dell'imposta, questa si applica in base al valore che i beni avevano al momento della apertura della successione.
Art. 30 Disposizioni a favore di nascituri
1. Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri, si considerano sottoposte a condizione sospensiva, considerando come chiamato un solo nascituro tra quelli soggetti ad aliquota minore.
2. L'imposta deve essere riliquidata alla nascita di ogni nuovo erede o legatario o quando, essendo divenuta impossibile la nascita, l'imposta gia' liquidata risulti diversa da quella effettivamente dovuta.
Art. 31 Sostituzione fedecommissaria
1. Nel caso previsto dall'art. 692 del codice civile l'imposta e' applicata nei confronti dell'istituto su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria.
2. Alla morte del primo chiamato, ferma restando la imposta applicata nei confronti dell'istituto, si procede all'applicazione dell'imposta nei confronti del sostituito in base al valore dei beni alla data di apertura della successione.
3. Quando la devoluzione non ha luogo si procede a nuova liquidazione dell'imposta nei confronti dell'istituto in base al valore della piena proprieta' dei beni alla data di apertura della successione, deducendo la imposta precedentemente pagata.
Art. 32 Presunzione di legato
1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono di sua proprieta' ai sensi del presente decreto appartengono ad un terzo, e' considerato legato a favore di questo se non sia dimostrato che al momento dell'apertura della successione i beni gia' gli appartenevano.
2. Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento e' considerato legato quando l'esistenza del debito non sia dimostrata nei modi indicati nell'art. 16.
3. L'onere a carico dell'erede o del legatario e' considerato legato a favore del beneficiario.
Capo IV. Accertamento, liquidazione e riscossione
Art. 33 Applicazione e liquidazione dell'imposta
1. L'imposta e' applicata e liquidata dalla amministrazione finanziaria in base alle dichiarazioni presentate a norma dell'art.
36.
3. L'amministrazione procede successivamente al controllo delle dichiarazioni e all'applicazione e liquidazione delle maggiori imposte applicabili in conseguenza delle rettifiche di valore di cui all'art. 26 o dell'accertamento dell'esistenza di beni o diritti non dichiarati o di errori od omissioni nella precedente liquidazione.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'imposta e' applicata e liquidata d'ufficio.
5. Per i beni di cui all'art. 25, che non siano stati dichiarati, il valore venale e' determinato d'ufficio, salvo il ricorso del contribuente.
6. La liquidazione e' notificata a tutti coloro che hanno presentato o sottoscritto la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione la liquidazione d'ufficio puo' essere notificata ad uno degli eredi.
7. E' principale l'imposta liquidata in base alla dichiarazione o d'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
L'imposta applicata successivamente e' suppletiva, se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio in sede di liquidazione, complementare in ogni altro caso.
Art. 34 Decadenza dell'azione della finanza
1. Se la dichiarazione e' stata presentata l'imposta deve essere liquidata con avviso notificato, a pena di decadenza, nel termine di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione o da quella in cui e' divenuto definitivo l'accertamento di maggior valore.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di presentazione volontaria della dichiarazione.
Art. 35 Ufficio competente
1. Competente a ricevere la dichiarazione ed a procedere all'accertamento ed alla liquidazione e riscossione della imposta e' l'ufficio del registro nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto.
2. Se l'ultima residenza del defunto non e' nota o era all'estero la competenza e' attribuita all'ufficio del registro di Roma.
3. L'ufficio e' tenuto a rilasciare ricevuta delle dichiarazioni presentate.
Art. 36 Persone obbligate alla dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, dai legatari, dai loro tutori e curatori, dai curatori dell'eredita' e dagli esecutori testamentari, ovvero, nella ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1, da coloro che succedono in conseguenza della dichiarazione di morte presunta o conseguono il possesso temporaneo dei beni dell'assente.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche se il defunto era nullatenente, quando in vita egli abbia fatto donazioni a favore degli eredi, sia pure presunte ai sensi della legge sull'imposta di registro, o negli ultimi sei mesi anteriori all'apertura della successione abbia posto in essere trasferimenti di cui all'art. 9.
3. Per le successioni legittime devolute al coniuge o a parenti in linea retta, nelle quali non siano compresi beni immobili o diritti reali immobiliari, i chiamati sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se il valore globale dell'asse ereditario lordo non e' superiore a quindici milioni di lire.4
4. Qualora si verifichino sopravvenienze ereditarie in dipendenza delle quali vengano a cessare le condizioni previste dal precedente comma, gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione.
5. Quando i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono piu' di uno, la dichiarazione non si considera omessa se e' presentata o sottoscritta da uno solo di essi.
Art. 37 Contenuto della dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'obbligato o da un suo rappresentante legale o negoziale ed essere redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.
2. Dalla dichiarazione devono risultare:
a) le generalita' e l'ultima residenza del defunto;
b) le generalita' e la residenza degli eredi e legatari ed il loro grado di parentela col dante causa;
c) la descrizione analitica dei beni che, ai sensi del presente decreto, si considerano compresi nell'asse ereditario, con l'indicazione dei rispettivi valori;
d) gli estremi degli atti di trasferimento di beni posti in essere dal defunto negli ultimi sei mesi di vita, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;
e) gli estremi degli atti di donazione eventualmente posti in essere dal defunto nei confronti degli eredi o legatari;
f) gli estremi dell'iscrizione a ruolo di liti pendenti per crediti litigiosi, con l'indicazione delle generalita' e la residenza dei debitori;
g) le generalita' e la residenza dei debitori per i crediti ritenuti di dubbia esigibilita';
h) i mezzi di prova prodotti a giustificazione delle singole passivita';
i) i mezzi di prova del reimpiego o del consumo delle somme realizzate a seguito di alienazione di beni o di accensione di passivita' poste in essere dal defunto negli ultimi sei mesi di vita.
Art. 38 Allegati alla dichiarazione
1. Alla dichiarazione debbono essere allegati:
1) il certificato di morte o la copia della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
2) il certificato di stato di famiglia del defunto nonche' degli eredi e legatari che siano in rapporto di parentela con lui;
3) la copia autentica degli atti di ultima volonta', dai quali e' regolata la successione;
4) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, dalla quale risulti l'eventuale accordo delle parti per la integrazione dei diritti di legittima lesi;
5) l'estratto catastale degli immobili;
6) un certificato dei pubblici registri contenente l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;
7) la copia autentica degli eventuali inventari di tutela o di eredita' beneficiata o di procedura fallimentare o redatti in seguito ad apposizione di sigilli disposta dall'autorita' giudiziaria o di verbali di apertura di cassette di sicurezza e simili;
8) la copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredita' o al legato;
9) la copia dell'eventuale invito di cui al n. 7) dell'art. 11 autenticata dal notificatore.
2. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art. 39 Termine per la presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data dell'apertura della successione.
2. Il termine decorre:
a) per i tutori, curatori ed esecutori testamentari, dal giorno in cui hanno avuto legale notizia della loro nomina;
b) nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 7, dalla data di chiusura del fallimento;
c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, qualora non vi sia stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui e' divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;
d) dalla data in cui si e' avverato un diverso evento che da' luogo alla devoluzione dell'eredita' o del legato ovvero all'applicazione dell'imposta in misura diversa da quella gia' liquidata;
e) dalla data in cui si e' verificata la sopravvenienza prevista nel quinto comma dell'art. 36.
3. Per le eredita' accettate con beneficio d'inventario, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario, e, quando questo sia compiuto prima di tale scadenza, dalla data della sua chiusura.
4. La dichiarazione deve in ogni caso essere presentata non oltre un anno dalla data dell'apertura della successione.
5. La disposizione del precedente comma non si applica se, entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione non sia fatta, nei modi prescritti dall'articolo 484 del codice civile, la dichiarazione di accettazione dell'eredita' con beneficio d'inventario.
6. Nei trasferimenti a favore di enti per i quali l'accettazione dell'eredita' o del legato sia subordinata a preventiva autorizzazione, sempreche' la relativa domanda sia stata presentata entro un anno dall'apertura della successione, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data in cui e' pervenuta all'ente notizia legale della concessa autorizzazione.
7. Nei trasferimenti a favore di enti non ancora costituiti o non ancora riconosciuti, sempreche' sia stata presentata domanda di riconoscimento entro un anno dalla data di apertura della successione, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data in cui e' pervenuta all'ente legale notizia del riconoscimento.
Art. 40 Dichiarazioni irregolari
1. Se la dichiarazione manca delle indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 37 o non e' corredata dalla documentazione richiesta ai numeri da 1) a 8) dell'art. 38, l'ufficio, dopo averla ricevuta, deve notificare al dichiarante invito a provvedere alla sua regolarizzazione entro venti giorni dalla notifica stessa.
2. La dichiarazione si considera come non presentata ove non sia regolarizzata nel detto termine.
Art. 41 Liquidazione e pagamento dell'imposta principale
1. Entro due mesi dalla presentazione della dichiarazione l'ufficio comunica al contribuente l'ammontare dell'imposta dovuta, invitandolo a pagano entro trenta giorni.
2. Per gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e gli esecutori testamentari, che alla scadenza del termine fissato per la dichiarazione non siano nel possesso dei beni ereditari, il termine di cui al precedente comma e' elevato a novanta giorni.
3. Se il contribuente non provvede al pagamento, l'ufficio, con avviso notificato, gli assegna un ulteriore termine di sessanta giorni per il pagamento.
4. Trascorso un anno dall'apertura della successione, senza che gli enti indicati nel quinto e nel sesto comma dell'art. 39 abbiano chiesto l'autorizzazione o il riconoscimento, l'imposta da essi eventualmente dovuta diviene esigibile e deve essere pagata nel termine stabilito nel terzo comma.
5. Se con gli enti di cui al precedente comma concorrono alla successione altri eredi o legatari, per questi ultimi resta fermo il termine stabilito nel terzo comma per il pagamento dell'imposta sulle loro quote di beni o sui legati.
6. Il contribuente anche prima di effettuare il pagamento ha facolta' di conoscere i criteri seguiti nella liquidazione dell'imposta, facendosi all'uopo rilasciare dall'ufficio copia della liquidazione.
7. Il diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
Art. 42 Pagamento delle imposte complementari e suppletive
1. Il pagamento delle imposte complementari e suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notificazione della relativa liquidazione.
2. Si applica il settimo comma dell'art. 41.
Art. 42-bis Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali
1. Gli eredi e i legatari possono cedere allo Stato a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonche' le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.
2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullita' da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al competente ufficio del registro, nei termini previsti dai precedenti articoli 41 e 42 per il pagamento delle imposte di successione.
3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene.
4. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione e' dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
5. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita una apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato puo' chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.
6. La proposta di cessione interrompe i termini per il pagamento della imposta.
7. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, e' tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma e' integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.
8. Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire il bene offerto in cessione il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto ai sensi del precedente quarto comma.
9. L'interessato puo' revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.
10. Il decreto di cui al quarto comma e' emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed e' notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto, il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.
11. Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprieta' dei beni allo Stato.
12. Nel caso di cessione di beni immobili il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari.
13. Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della accettazione stessa e del decreto recante la indicazione del valore dei beni ceduti.
14. Qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo dell'imposta e degli accessori, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori, il cedente e' tenuto al pagamento della differenza.
15. Qualora la cessione non abbia luogo, l'erede e' tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, senza applicazione di penalita'.
16. Il Ministero per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro della mancata cessione; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento della imposta e dei relativi accessori.