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Sez. 6, Sentenza n. 1815 del 15/12/1982 Ud. (dep. 01/03/1983) Rv. 157689 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - INADEMPIMENTO DEL SOGGETTO OBBLIGATO - SODDISFAZIONE DEI BISOGNI AD OPERA DI TERZI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157689-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - INADEMPIMENTO DEL SOGGETTO OBBLIGATO - SODDISFAZIONE DEI BISOGNI AD OPERA DI TERZI - IRRILEVANZA.*

Sussiste il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, qualora il soggetto tenuto per legge a fornire i mezzi di sussistenza ai minori sia inadempiente - a tal fine รจ irrilevante che la soddisfazione dei bisogni degli alimentandi avvenga ad opera di di terzi, coobbligati o meno. (Conf mass n 152980 ed ivi citate; (Conf mass n 151022; (Conf mass n 148790).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)