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Sez. 1, Sentenza n. 2940 del 13/09/1968 (Rv. 335712 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335712-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'ammissibilita o meno della compensazione giudiziale e lasciata al criterio, incensurabile in Cassazione, del giudice di merito, al quale soltanto spetta l'apprezzamento degli estremi richiesti della facilita e prontezza di liquidazione del credito opposto in compensazione. Conforme alla sentenza n.1894-67, massima n.328834.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)