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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 5924 del 13/04/2012 (Rv. 621838 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Indennizzo per l'irragionevole durata del processo relativo all'irragionevole durata di altro processo - Durata complessiva dei due gradi di giudizio (presso la Corte di Appello e la Corte di Cassazione) - Termine ragionevole non superiore a due anni - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621838-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini della determinazione della durata ragionevole di un processo instaurato ai sensi della legge "Pinto" al fine di ottenere l'indennizzo previsto dalla legge 24 marzo 2001 n. 89 per l'irragionevole durata di un altro processo, la durata complessiva dei due gradi di giudizio (in corte di appello e in cassazione) dev'essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni (nel quale è incluso quello di sessanta giorni previsto per la proposizione del ricorso per cassazione). Il suddetto termine è compatibile con le indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo e risponde sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui all'art. 3, comma sesto, della legge n. 89 del 2001, sia alla durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite di un anno.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)