Sez. 1, Sentenza n. 1781 del 08/02/2012 (Rv. 621332 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Disciplina di cui alla legge n. 218 del 1995 - Sentenza di condanna al risarcimento del danno - Funzione e natura della responsabilità civile nell'ordinamento giuridico italiano - Punizione e sanzione della condotta del responsabile civile - Estraneità - Cosiddetti danni punitivi ("punitive damages") - Contrarietà all'ordinamento pubblico interno - Fondamento - Fattispecie.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE
Nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non é riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive - restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta - ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento, se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro. E quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi. (Nell'affermare il suddetto principio, la Corte ha cassato per insufficienza e incongruità di motivazione la sentenza impugnata, la quale aveva accolto l'istanza di delibazione di una pronuncia statunitense ed argomentato nel senso che l'omessa motivazione di quella sentenza non ostava al riconoscimento, che nessun espresso riferimento la sentenza straniera conteneva circa la liquidazione dei "punitive damages" e che i danni subiti per infortunio sul lavoro dal danneggiato erano compatibili con la somma liquidata, sebbene di gran lunga superiore a quella richiesta nella domanda).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)