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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 2 dicembre 1980, causa 43/80

Decisione
decisa il 1980-12-02
ECLI
ECLI:EU:C:1980:275

Epigrafe

Nella causa 43/80, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gian Piero Alessi, del proprio servizio giuridico, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal sig. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata d'Italia, convenuta, causa avente ad oggetto la dichiarazione del fatto che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato in quanto ha omesso di dare tempestiva attuazione alla direttiva della Commissione 27 luglio 1976, n. 76/696/CEE, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 19 novembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU 1976, n. L 236, pag. 26), LA CORTE, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore, presidente di Sezione; Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait e. O. Due, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
La direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, n. 71/316, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico (GU 1971, n. L 202, pag. 1; modificata dalla direttiva 19 dicembre 1972, n. 72/427; GU 1972, n. L 291, pag. 156, e dall'allegato I dell'atto di adesione) è una delle direttive di armonizzazione emanate dal Consiglio allo scopo di eliminare gradualmente gli ostacoli d'indole tecnica agli scambi intracomunitari, derivanti dalla disparità delle normative nazionali.
paragrafo 2
Sul fondamento di tale armonizzazione e onde permettere la libera circolazione degli strumenti di misura nel mercato comune, detta direttiva sancisce il principio del riconoscimento reciproco dei controlli, istituendo a tal fine un procedimento di approvazione CEE di modello e un procedimento di verifica CEE. La presenza su uno strumento di misura del marchio CEE corrispondente ai controlli ai quali esso è stato sottoposto ne fa presumere la conformità alle norme tecniche che lo riguardano e rende perciò inutile, all'atto dell'importazione e della messa in opera, la ripetizione dei controlli già effettuati.
paragrafo 3
La direttiva di cui trattasi costituisce una normativa quadro nel cui ambito devono essere emanate direttive d'attuazione per le varie categorie di strumenti. Una di queste è la direttiva del Consiglio 19 novembre 1973, n. 73/360, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU 1973, n. L 335, pag. 1). Gli strumenti che posseggono i requisiti tecnici stabiliti da tale direttiva, che sono stati controllati in conformità a quanto da questa disposto e sono inoltre muniti dei contrassegni o marchi CEE prescritti non possono né essere esclusi dalla libera circolazione delle merci nella Comunità né essere assoggettati a nuovi controlli alle frontiere.
paragrafo 4
Gli artt. 17-19 della direttiva quadro n. 71/316 dettano norme per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati della direttiva stessa nonché degli allegati delle direttive particolari di attuazione mediante un procedimento-che comporta una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del «comitato per l'adeguamento al progresso tecnico».
paragrafo 5
Con tale procedimento la Commissione ha adottato, il 27 luglio 1976, la direttiva n. 76/696 (GU 1976, n. L 236, pag. 26) che modifica vari punti dell'allegato della direttiva n. 73/360.
paragrafo 6
L'art. 2 di detta direttiva dispone:
paragrafo 7
«1) Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in modo che le dette disposizioni producano i loro effetti un anno dopo la data di notificazione della presente direttiva. 2) Tuttavia, nel caso in cui l'Irlanda ed il Regno Unito applichino le disposizioni della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 dopo la data fissata nel precedente paragrafo, le disposizioni della presente direttiva devono avere effetto simultaneamente. 3) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.»
paragrafo 8
La direttiva veniva notificata il 30 luglio 1976. Pertanto, gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alla direttiva entro il 30 luglio 1977.
paragrafo 9
Poiché la Repubblica italiana non adottava né metteva in vigore entro il termine stabilito i necessari provvedimenti di attuazione, la Commissione decideva di iniziare nei suoi confronti il procedimento d'accertamento dell'inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato.
paragrafo 10
Con lettera 4 aprile 1978, la Repubblica italiana era invitata a presentare le sue osservazioni, in conformità all'art. 169, 1o comma.
paragrafo 11
La Commissione, poiché la lettera restava senza risposta, e constatando la persistente assenza di provvedimenti nazionali per l'attuazione della direttiva, emetteva, il 18 maggio 1979, un parere motivato nel quale si dichiarava:
paragrafo 12
«che l'Italia, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva n. 76/696/CEE della Commissione del 27.7.1976 relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, è venuta meno àgli obblighi incombenti in virtù di tale direttiva.»
paragrafo 13
Il parere motivato veniva inviato al Governo italiano con lettera 28 maggio 1979.
paragrafo 14
Con nota 21 settembre 1979, il Governo italiano rispondeva, tramite la rappresentanza permanente d'Italia, di aver avviato, nella trascorsa legislatura, le opportune iniziative legislative; esso assicurava inoltre che avrebbe presentato quanto prima all'approvazione del nuovo Parlamento i necessari provvedimenti per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva di cui trattasi.
paragrafo 15
La Commissione, non avendo ricevuto al riguardo alcuna comunicazione ulteriore da parte del Governo italiano e considerato che i provvedimenti nazionali necessari per l'attuazione della direttiva non erano ancora stati adottati, adiva la Corte di giustizia con il presente ricorso, pervenuto in cancelleria il 1o febbraio 1980.
paragrafo 16
La convenuta non ha presentato la controreplica.
paragrafo 17
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1) dichiarare che, omettendo d'adottare, nel termine stabilito, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 76/696/CEE della Commissione del 27 luglio 1976, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato; 2) porre le spese del giudizio a carico della convenuta.
paragrafo 3
La convenuta non ha presentato conclusioni formali.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
La ricorrente sostiene che la natura vincolante delle direttive implica per gli Stati membri l'obbligo di rispettare i termini da esse fissati per l'adozione delle disposizioni nazionali di adeguamento. A questo proposito, essa si richiama alle sentenze della Corte nelle cause 52/75 (Racc. 1976, pag. 277), 10/76 (Racc. 1976, pag. 1359) e 163/78 (Racc. 1979, pag. 771).
paragrafo 2
La convenuta sottolinea che un disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento nell'ordinamento giuridico italiano di numerose direttive comunitarie è stato nuovamente presentato al Parlamento nell'attuale legislatura. Essa si augura che l'iter parlamentare di tale disegno di legge si concluda al più presto, in modo che la materia del contendere possa considerarsi sostanzialmente cessata.
paragrafo 3
Nella replica, la ricorrente ribadisce le sue conclusioni.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 21 ottobre 1980.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni alla medesima udienza.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 1o febbraio 1980, la Commissione ha proposto dinanzi a questa Corte, in forza dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica italiana, trascurando di adottare entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 27 luglio 1976, n. 696, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU n. L 236, pag. 26), è venuta meno ad un obbligo impostole dall'art. 189, 3° comma, del Trattato.
punto 2
A norma dell'art. 2 della suddetta direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi a quanto da essa prescritto entro un anno dalla sua notifica; questo termine è scaduto il 30 luglio 1977.
punto 3
Il Governo italiano non contesta l'inadempimento addebitatogli. Esso fa presente che il ritardo nell'attuazione della direttiva è dovuto al fatto che, in un primo tempo, un disegno di legge all'uopo presentato è decaduto in ragione dello scioglimento delle Camere e, successivamente, un altro disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento nell'ordinamento giuridico italiano di numerose direttive comunitarie è stato approvato dal Senato il 16 luglio 1980, ma è ancora all'esame della Camera dei deputati.
punto 4
Questi fatti non possono far venir meno l'inadempimento addebitato alla Repubblica italiana. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, agli Stati membri non è consentito invocare norme, prassi o situazioni dell'ordinamento nazionale per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini contemplati dalle direttive comunitarie.
punto 5
Si deve pertanto constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 27 luglio 1976, n. 696, è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 6
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se la controparte lo ha chiesto. La convenuta è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 27 luglio 1976, n. 696, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU n. L 236, pag. 26), è venuta meno a un obbligo impostole dal Trattato. 2o La convenuta è condannata alle spese.

Firme

Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Touffait Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 2 dicembre 1980. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente J. Mertens de Wilmars

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