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Sez. 5 - , Sentenza n. 9502 del 12/04/2017 (Rv. 643922 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Spese per costruzione immobile - Detraibilità - Utilizzo per attività imponibili - Rilevanza dell’intenzione all’atto della costruzione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643922-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai costi di costruzione di un immobile, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, sussiste se, al momento della costruzione, l’intenzione sia stata quella di utilizzarlo per operazioni imponibili, e non, invece, ove sia stato realizzato per attività non imponibili, anche se siano state effettuate successivamente operazioni imponibili. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha negato il diritto alla detrazione per le spese sostenute per la costruzione di un Centro Polifunzionale adibito a "residenza sanitaria assistenziale", benchè in un certo periodo fossero state ivi svolte attività imponibili provate dall'esistenza di una sala congressi da circa cento posti).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)