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Sez. L, Sentenza n. 4312 del 02/07/1981 (Rv. 414997 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - SUCCESSIONE CRONOLOGICA DI RAPPORTI DI LAVORO FRA IL MEDESIMO DIPENDENTE E PIU SOCIETA DI CAPITALI - CONFIGURABILITA DI TALI RAPPORTI COME UN UNICO RAPPORTO AI FINI DEGLI ARTT 2112 E 2120 COD CIV - ESCLUSIONE - PARTECIPAZIONE DI DETTE SOCIETA AD UNO STESSO 'GRUPPÒ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414997-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - SUCCESSIONE CRONOLOGICA DI RAPPORTI DI LAVORO FRA IL MEDESIMO DIPENDENTE E PIU SOCIETA DI CAPITALI - CONFIGURABILITA DI TALI RAPPORTI COME UN UNICO RAPPORTO AI FINI DEGLI ARTT 2112 E 2120 COD CIV - ESCLUSIONE - PARTECIPAZIONE DI DETTE SOCIETA AD UNO STESSO 'GRUPPÒ - IRRILEVANZA.*

I rapporti di lavoro intervenuti, in successione cronologica, fra il medesimo dipendente e piu societa di capitali, ognuna munita di propria struttura ed organizzazione aziendale, non sono qualificabili come un unico rapporto, anche al fine della applicazione degli artt 2112 e 2120 cod civ, per il solo fatto che dette societa facciano parte dello stesso 'gruppò, in relazione ad una situazione di controllo o collegamento (art 2359 cod civ), atteso che una siffatta situazione non incide sulla distinta personalita giuridica di ciascuna societa, non consente di individuare nel gruppo un autonomo soggetto o centro di imputazione di rapporti giuridici, ne implica la configurabilita di una prosecuzione dell'originario rapporto di lavoro per effetto di trasferimento di azienda, il quale ricorre nel diverso caso di meri mutamenti nella titolarita dell'impresa, che lascino inalterata la struttura e l'unicita organica del complesso aziendale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)