diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1219 del 07/02/1994 (Rv. 485232 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere | Carattere ingiurioso del licenziamento - Configurabilità - Estremi - Onere probatorio - Incidenza sul lavoratore.
Stato
decisa il 1994-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485232-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere

Perché sussista il carattere ingiurioso del licenziamento non è sufficiente il mero difetto di giustificazione dello stesso, ma occorre la dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici, da parte del lavoratore - sul quale incombe il relativo onere in applicazione del principio di cui all'art. 2697 cod. civ. - che il licenziamento, per le forme usate o per altre peculiarità, abbia cagionato al prestatore un danno ingiusto (lesivo cioè dell'onore, del decoro o di altro bene giuridico) che ecceda, tuttavia, le normali conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi licenziamento, anche ingiustificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)