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Sez. 5, Sentenza n. 5705 del 03/02/1976 Ud. (dep. 13/05/1976) Rv. 133449 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133449-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Le attenuanti generiche sono state introdotte nella legislazione penale al fine di mitigare la pena di fronte a circostanze non previste specificamente dal codice. Il giudice puo, a tale scopo, valutare ogni elemento, previsto o non dall'art 133 cod pen, che ritenga prevalente per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, senza che abbia l'Obbligo di esaminare tutte le circostanze indicate dall'imputato a sostegno della sua richiesta. E, pertanto, legittimo il rifiuto delle circostanze generiche sulla base dei precedenti penali e del comportamento processuale dell'imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)