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Sez. 3, Sentenza n. 2392 del 23/09/1966 (Rv. 324632 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CASSAZIONE PER UN MOTIVO ASSORBENTE - ESAME DELLE QUESTIONI FORMANTI OGGETTO DEI MOTIVI ASSORBITI.*
Stato
decisa il 1966-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324632-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CASSAZIONE PER UN MOTIVO ASSORBENTE - ESAME DELLE QUESTIONI FORMANTI OGGETTO DEI MOTIVI ASSORBITI.*

L'accoglimento in Sede di legittimita di uno soltanto dei motivi del ricorso con dichiarazione di assorbimento degli altri, non importa la conferma implicita della sentenza impugnata rispetto alle questioni trattate nei motivi assorbiti, che, in quanto tali, non possono considerarsi decise. Il loro esame, pertanto, deve essere compiuto dal giudice di rinvio senza alcuna limitazione. (nella specie, un automobilista, incrociando un autocarro fermo, era stato colpito al gomito sinistro, sporgente dalla vettura, dallo sportello improvvisamente apertosi dell'altro automezzo. Il proprietario di questo, condannato, in Sede di merito, al risarcimento del danno, ricorse per Cassazione deducendo, nel primo motivo del ricorso, l'omesso esame della violazione da parte del danneggiato dell'Obbligo di tenere la propria mano e, nel secondo, l'inosservanza, da parte dello stesso, del divieto di sporgere con il proprio corpo al di fuori del veicolo. La S. C. accolse soltanto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Il giudice di rinvio, ritenne, quindi, di dover riesaminare il comportamento dell'investito con riguardo anche alle questioni trattate nel motivo assorbito. La Corte regolatrice ha confermato tale pronunzia, enunziando il principio di cui in massima). (Cfr.728-63' 2067-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)