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Sez. L, Sentenza n. 9826 del 03/10/1998 (Rv. 519392 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | "Aliunde perceptum" da parte del lavoratore - Circostanze relative - Deduzione tardiva da parte del datore di lavoro - Ammissibilità - Limiti - Condizioni - Tempestività della deduzione rispetto alla conoscenza dei fatti fondativi dell'eccezione - Necessità - Deduzione nel primo atto difensivo successivo alla conoscenza - Necessità.
Stato
decisa il 1998-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519392-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo il datore di lavoro per poter essere ammesso a dedurre e provare tardivamente circostanze idonee a dimostrare l'"aliunde perceptum" da parte del lavoratore deve provare altresì di non aver avuto tale conoscenza delle stesse e di avere, una volta conseguita tale conoscenza, formulato le relative deduzioni nell'osservanza del principio, ricavabile dagli articoli 414, 416 e 420 cod. proc. civ., di tempestività di allegazione dei fatti sopravvenuti, all'uopo utilizzando il primo atto utile successivo alla conoscenza dei medesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)