Sez. L, Sentenza n. 9826 del 03/10/1998 (Rv. 519392 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | "Aliunde perceptum" da parte del lavoratore - Circostanze relative - Deduzione tardiva da parte del datore di lavoro - Ammissibilità - Limiti - Condizioni - Tempestività della deduzione rispetto alla conoscenza dei fatti fondativi dell'eccezione - Necessità - Deduzione nel primo atto difensivo successivo alla conoscenza - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo il datore di lavoro per poter essere ammesso a dedurre e provare tardivamente circostanze idonee a dimostrare l'"aliunde perceptum" da parte del lavoratore deve provare altresì di non aver avuto tale conoscenza delle stesse e di avere, una volta conseguita tale conoscenza, formulato le relative deduzioni nell'osservanza del principio, ricavabile dagli articoli 414, 416 e 420 cod. proc. civ., di tempestività di allegazione dei fatti sopravvenuti, all'uopo utilizzando il primo atto utile successivo alla conoscenza dei medesimi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)