Sez. 6, Sentenza n. 84 del 18/10/1977 Ud. (dep. 04/01/1978) Rv. 137555 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - RAGIONI DEL DINIEGO - CIRCOSTANZE SPECIFICHE DEDOTTE DALLA DIFESA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - RAGIONI DEL DINIEGO - CIRCOSTANZE SPECIFICHE DEDOTTE DALLA DIFESA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
L'Obbligo di indicare, nella motivazione, le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, sussiste solo quando la difesa abbia dedotto in Sede di merito, circostanze specifiche che ne legittimino la concessione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)