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Sez. 6, Sentenza n. 84 del 18/10/1977 Ud. (dep. 04/01/1978) Rv. 137555 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - RAGIONI DEL DINIEGO - CIRCOSTANZE SPECIFICHE DEDOTTE DALLA DIFESA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137555-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - RAGIONI DEL DINIEGO - CIRCOSTANZE SPECIFICHE DEDOTTE DALLA DIFESA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*

L'Obbligo di indicare, nella motivazione, le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, sussiste solo quando la difesa abbia dedotto in Sede di merito, circostanze specifiche che ne legittimino la concessione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)