Sez. 5, Sentenza n. 17245 del 14/11/2003 (Rv. 568182 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Distributori di carburante - Regime impositivo ex art. 48, comma sesto, del D.Lgs. n. 507 del 1993 - Tassa forfettaria - Ambito applicativo - Aree rimanenti - Tassazione ordinaria ex art. 44 del citato D.Lgs. n. 507/93 - Applicabilità - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'art. 48, comma sesto, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, detta una regolamentazione puntuale del regime fiscale applicabile ai distributori di carburante, in base alla quale, mentre la tassa annuale forfettaria disciplinata nel medesimo articolo si applica alle occupazioni tipizzate di spazi ed aree da parte degli impianti indicati nella prima parte del comma sesto (colonnine montanti, relativi serbatoi sotterranei, ecc.), tutti gli ulteriori spazi ed aree eventualmente occupati sono invece assoggettati, ai sensi del secondo periodo del comma stesso, alla tassa ordinaria prevista dall'art. 44 del menzionato D.Lgs. n. 507 del 1993. Ne consegue che, in base allo specifico disposto del citato art. 48, comma sesto - nonché in virtù della regola generale per cui la tassa è dovuta per tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, - per le aree del distributore lasciate libere, ma pur sempre interdette al libero accesso (nella fattispecie, mediante catenelle), va applicata la tassazione ordinaria di cui al predetto art. 44.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 48, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)