diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Trib. UE, Sentenza (Quinta Sezione Ampliata) del 14 aprile 2005, causa T-88/01

Decisione
decisa il 2005-04-14
ECLI
ECLI:EU:T:2005:128

Epigrafe

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione Ampliata) 14 aprile 2005 Nella causa T-88/01, Sniace, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti J. Barò Fuentes, M. Gómez de Liaño y Botella e F. Rodríguez Carretero, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Triantafyllou e J. Buendia Sierra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, sostenuta da Repubblica d'Austria, rappresentata dai sigg. H. Dossi e M. Burgstaller, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, da Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG, con sede in Heiligenkreuz im Lafnitztal (Austria), e da Land Burgenland (Austria), rappresentati dall'aw. U. Soltész, intervenienti, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 luglio 2000, 2001/102/CE, relativa all'aiuto di Stato, al quale l'Austria ha dato esecuzione in favore di Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (GU 2001, L 38, pag. 33), IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione Ampliata), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. Garda-Valdecasas, J.D. Cooke, P. Mengozzi e dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 giugno 2004, ha pronunciato la seguente

Sentenza › Fatti all'origine della lite

punto 1
La Sniace, SA (in prosieguo: la «ricorrente»), è una società spagnola che come attività principali effettua la produzione e la vendita di fibre artificiali e sintetiche, di cellulosa, di fibre di cellulosa (fibre di viscosa discontinua), di filo continuo di poliammide, di feltro non tessuto nonché di solfato di sodio, lo sfruttamento delle foreste e la coproduzione di energia elettrica.
punto 2
La Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «LLG») è una società austriaca, controllata dalla società austriaca Lenzing AG, la quale produce in particolare fibre di viscosa e modal. L'attività della LLG consiste nella produzione e nella vendita di Lyocell, un nuovo tipo di fibra prodotta mediante cellulosa naturale pura. Tale fibra è del pari prodotta dalla società britannica Courtaulds pie, che la vende con la denominazione «Tencel».
punto 3
Nel 1995 la LLG cominciava la costruzione di un impianto per la produzione di Lyocell nel parco industriale di Heiligenkreuz-Szentgotthárd, un parco situato in una zona transfrontaliera fra l'Austria e l'Ungheria. L'impianto è ubicato nella parte austriaca della zona, vale a dire nel Land Burgenland.
punto 4
Nel 1995 l'organismo pubblico austriaco Wirtschaftsbeteiligungs AG (in prosieguo: la «WiBAG») comunicava ufficiosamente alla Commissione l'intenzione di accordare aiuti pubblici alla LLG a favore del progetto di investimento. Con lettera 30 agosto 1995 la Repubblica d'Austria comunicava alla Commissione che tali aiuti sarebbero stati accordati nell'ambito del regime di aiuti a finalità regionale recante il riferimento N 589/95, autorizzato dalla Commissione con lettera 3 agosto 1995. Con lettera 5 ottobre 1995, la Commissione informava la Repubblica d'Austria che una notifica individuale degli aiuti previsti sotto forma di sovvenzioni non era necessaria poiché essi rientravano nell'ambito di un regime di aiuti autorizzato, pur intimandole di non accordare aiuti sotto forma di garanzie alla LLG senza prima informarla.
punto 5
Il 21 aprile 1997, le autorità austriache inviavano alla Commissione formulari di domande di cofinanziamento in forza del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per due grandi progetti d'investimento nel parco industriale che doveva essere realizzato dalla Business Park Heiligenkreuz GmbH (in prosieguo: la «BPH») e dalla Wirtschaftspark Heiligenkreuz Servicegesellschaft mbH (in prosieguo: la «WHS»).
punto 6
A causa di indicazioni contenute in detti formulari nonché in un contratto stipulato nel 1995 fra il Land Burgenland e la LLG, la Commissione decideva di riesaminare la pratica relativa agli aiuti concessi alla LLG. Dopo aver incontrato le autorità austriache e aver effettuato scambi epistolari con queste, essa decideva di iscrivere tale caso nel registro degli aiuti non notificati. Altri incontri e scambi di corrispondenza si verificavano in seguito tra la Commissione e le autorità austriache.
punto 7
Con lettera 29 ottobre 1998 la Commissione informava il governo austriaco della sua decisione 14 ottobre 1998 di avviare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE), nei confronti delle varie misure adottate dalle autorità austriache a favore della LLG (in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento»). Le misure di cui trattasi consistevano in garanzie statali per la cessione di sovvenzioni e prestiti di un ammontare di EUR 50,3 milioni, in un prezzo vantaggioso di EUR 4,4 al metro quadrato per 120 ettari di zona industriale e in garanzie di prezzi fissi per servizi collettivi di base per un periodo di 30 anni. La Commissione intimava al governo austriaco, conformemente ai principi affermati dalla Corte nella sua sentenza 13 aprile 1994, cause riunite C-324/90 e C-342/90, Repubblica federale di Germania e Pleuger Worthington/Commissione (Racc, pag. I-1173), di comunicarle talune informazioni al fine di consentirle di esaminare la compatibilità di dette misure col mercato comune.
punto 8
Essa gli ingiungeva del pari, conformemente ai principi posti dalla Corte nella sua sentenza 5 ottobre 1994, causa C-47/91, Italia/Commissione, detta «Italgrani» (Racc, pag. I-4635, punti 21-24), di fornirle varie informazioni destinate a consentirle di valutare se talune delle altre misure adottate delle autorità austriache a favore della LLG fossero autorizzate da regimi di aiuti autorizzati o esistenti. Gli altri Stati e le parti interessate venivano informati dell'avvio di tale procedimento e venivano invitati a presentare le loro osservazioni eventualimediante la pubblicazione di detta lettera nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 13 gennaio 1999 (GU C 9, pag. 6).
punto 9
Il governo austriaco rispondeva alla detta lettera della Commissione con lettere 15 marzo e 16 e 28 aprile 1999. Il Regno Unito e alcuni terzi interessati, fra cui la ricorrente (con lettera 12 febbraio 1999) presentavano del pari le loro osservazioni.
punto 10
Dopo avere esaminato le informazioni che le erano state comunicate dalle autorità austriache, la Commissione, con lettera 14 luglio 1999, informava il governo austriaco della sua decisione 23 giugno 1999 di ampliare il procedimento avviato in forza dell'art. 88, n. 2, CE (in prosieguo: la «decisione di estensione del procedimento») ad altre quattro misure adottate a favore della LLG. Si tratta delle seguenti misure: un aiuto ad hoc agli investimenti per EUR 0,4 milioni per l'acquisto di un terreno, un contratto di partecipazione tacita del valore di EUR 21,8 milioni, redimibile solo dopo 30 anni e che doveva fruttare un rendimento annuo dell'1%, una concessione di un aiuto di valore imprecisato per la creazione di un'infrastruttura adatta all'impresa, e un aiuto ambientale del valore di EUR 5,4 milioni, probabilmente concesso in seguito ad un'applicazione non conforme di un regime di aiuti esistente. La Commissione invitava il governo austriaco a presentare le sue osservazioni. Gli altri Stati membri e le parti interessate venivano informati dell'estensione del procedimento e venivano invitati a presentare le loro eventuali osservazioni mediante la pubblicazione di detta lettera nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4 settembre 1999 (GU C 253, pag. 4). Il governo austriaco presentava le sue osservazioni con lettera 4 ottobre 1999. Il Regno Unito nonché terzi interessati, fra cui la ricorrente (con lettera 4 ottobre 1999), hanno presentato del pari le loro osservazioni. II governo austriaco forniva informazioni supplementari con lettere 25 febbraio e 27 aprile 2000.
punto 11
Il 19 luglio 2000 la Commissione adottava la decisione 2001/102/CE, relativa all'aiuto di Stato, al quale l'Austria ha dato esecuzione in favore della LLG (GU 2001, L 38, pag. 33; in prosieguo: la «decisione controversa»).
punto 12
Il dispositivo di detta decisione è così redatto: «Articolo 1 Le misure alle quali l'Austria ha dato esecuzione in favore (...) (LLG), Heiligenkreuz, attraverso la concessione di garanzie del valore di 35,80 milioni di EUR (una garanzia di un consorzio di banche private e di banche pubbliche del valore di 21,8 milioni di EUR e tre garanzie del Wirtschaftspark Heiligenkreuz Servicegesellschaft mbH (WHS) del valore di 1,4 milioni di EUR, 10,35 milioni di EUR e 2,25 milioni di EUR) nonché attraverso un prezzo del terreno quotato a 4,4 EUR al m2 al momento dell'acquisto di un terreno industriale di 120 ha, attraverso garanzie di prezzo fisso del Land Burgenland per la preparazione di servizi industriali e la messa a disposizione di un'agevolazione di importo imprecisato sotto forma di creazione di un'infrastruttura specifica per un'impresa, non costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Articolo 2 L'aiuto, al quale l'Austria ha dato esecuzione in favore di LLG attraverso la prestazione di una garanzia del valore di 14,5 milioni di EUR attraverso WiBAG, è conforme alla direttiva sulle garanzie autorizzate dalla Commissione con il n. N 542/95. L'aiuto in materia ambientale del valore di 5,37 milioni di EUR è conforme alla direttiva sulla tutela dell'ambiente autorizzata dalla Commissione con il n. N 93/148. Articolo 3 Gli aiuti individuali [ai quali] l'Austria ha dato esecuzione sotto forma di un aiuto all'acquisto di un terreno del valore di 0,4 milioni di EUR e di un'associazione in partecipazione del valore di 21,8 milioni di EUR, sono compatibili con il mercato comune. Articolo 4 La Repubblica austriaca è destinataria della presente decisione».

Sentenza › Procedimento

punto 13
Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2001, la ricorrente presentava il ricorso in esame.
punto 14
Con atti depositati in cancelleria rispettivamente il 6 giugno, il 16 e il 26 luglio 2001, la LLG, la Repubblica d'Austria e il Land Burgenland chiedevano di intervenire nella causa in esame a sostegno delle conclusioni della Commissione.
punto 15
Con lettera datata 16 ottobre 2001, la ricorrente formulava una domanda di misure di organizzazione del procedimento avente ad oggetto la comunicazione da parte della Commissione di vari documenti menzionati nel suo controricorso e nella decisione controversa nonché di talune informazioni, in particolare sul mercato dei prodotti di cui trattasi. Il 14 novembre 2001, la Commissione, a titolo delle misure di organizzazione del procedimento, veniva invitata a comunicare taluni di detti documenti. Essa ottemperava a tale domanda entro il termine impartito.
punto 16
Con lettera 10 dicembre 2001, la ricorrente chiedeva il trattamento riservato per taluni dati contenuti negli allegati 14 e 15 del suo ricorso nei confronti della LLG, della Repubblica d'Austria e del Land Burgenland.
punto 17
Con ordinanza 18 febbraio 2002, il presidente della Quinta Sezione Ampliata accoglieva le domande d'intervento e di riservatezza.
punto 18
II 21 maggio 2002 la LLG e il Land Burgenland presentavano una memoria d'intervento congiunta.
punto 19
Il 23 maggio 2002 la Repubblica d'Austria presentava la sua memoria d'intervento.
punto 20
La Commissione e la ricorrente presentavano osservazioni sulle memorie di intervento, rispettivamente, il 19 luglio e il 6 settembre 2002.
punto 21
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione Ampliata) decideva di avviare il procedimento orale.
punto 22
Le parti hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 17 giugno 2004.

Sentenza › Conclusioni delle parti

punto 23
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; annullare l'art. 1 della decisione controversa nella parte in cui la Commissione decide che la costituzione di garanzie per un importo di EUR 35,8 milioni non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE; annullare l'art. 2 della decisione controversa nella parte in cui la Commissione decide che l'aiuto concesso della Repubblica d'Austria alla LLG mediante la costituzione di una garanzia di EUR 14,5 milioni della WiBAG è conforme al principio recante riferimento N 542/95 relativo alle garanzie e approvato dalla Commissione; annullare l'art. 3 della decisione controversa; in subordine, annullare l'art. 1 della decisione controversa nella parte in cui la Commissione decide che le garanzie di prezzi fissi del Land Burgenland per la fornitura di servizi collettivi e un aiuto di un importo non conosciuto sotto forma di creazione di un'infrastruttura propria dell'impresa non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE; condannare la Commissione alle spese.
punto 24
Nella replica la ricorrente chiede del pari che il Tribunale voglia annullare l'art. 2 della decisione controversa nella parte in cui la Commissione decide che l'aiuto all'ambiente per una somma di EUR 5,37 milioni è conforme al principio recante riferimento N 93/148 relativo al finanziamento della tutela dell'ambiente e approvato dalla Commissione.
punto 25
La Commissione chiede che il Tribunale voglia: dichiarare i motivi non suffragati da prova e dichiarare irricevibili i motivi nuovi addotti dalla ricorrente; in ogni caso, dichiarare il ricorso interamente infondato; condannare la ricorrente alle spese.
punto 26
Gli intervenienti chiedono che il Tribunale voglia: dichiarare il ricorso irricevibile e, in ogni caso, infondato; condannare la ricorrente alle spese.

Sentenza › Sulla ricevibilità › Argomenti delle parti

punto 27
Gli intervenienti eccepiscono l'irricevibilità del ricorso in quanto la ricorrente non è individualmente interessata dalla decisione controversa.
punto 28
La Repubblica d'Austria ricorda che, per quanto concerne il controllo delle sovvenzioni statali, una decisione della Commissione che pone termine ad un procedimento avviato in forza dell'art. 88, n. 2, CE riguarda individualmente le imprese che hanno presentato la denuncia che ha dato inizio a tale procedimento e le cui osservazioni, che hanno influito sul corso del procedimento, sono state ascoltate, se, però, la loro posizione sul mercato è sostanzialmente danneggiata dal provvedimento di aiuto che costituisce oggetto della detta decisione (sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, COFAZ e a./Commissione, Racc. pag. 391, punti 24 e 25).
punto 29
Essa considera, in primo luogo, che il fatto che la ricorrente sia un terzo interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE non può conferirle la legittimazione ad agire contro la decisione controversa. Essa ricorda che, secondo la giurisprudenza, una persona fisica o giuridica può essere individualmente riguardata a causa della sua qualità di terzo interessato soltanto da una decisione della Commissione che neghi l'avvio della fase d'esame dell'aiuto previsto dall'art. 88, n. 2, CE (sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-11/95, BP Chemicals/Commissione, Race. pag. II-3235, punti 88 e 89). Infatti, in tal caso, essa potrebbe ottenere rispetto delle sue garanzie procedurali soltanto se avesse la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice comunitario (sentenza BP Chemicals/Commissione, citata, punto 89). Per contro, quando, come nel caso di specie, la Commissione ha adottato la sua decisione al termine della fase di esame, i terzi interessati hanno effettivamente fruito delle loro garanzie procedurali, di modo ch'essi non possono più essere considerati, a causa di questa sola qualità, individualmente interessati dalla detta decisione.
punto 30
La Repubblica d'Austria aggiunge che la partecipazione della ricorrente al procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE non è sufficiente a identificarla in modo analogo a quello del destinatario della decisione controversa (sentenza del Tribunale 11 febbraio 1999, causa T-86/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione, Race. pag. II-179, punto 50). Infatti, dalla giurisprudenza risulterebbe che, in materia di aiuti di Stato, la partecipazione al detto procedimento costituisce, se del caso, soltanto uno degli elementi che consentono di stabilire che una persona fisica o giuridica è designatamente interessata dalla decisione di cui chiede l'annullamento (sentenza COFAZ e a./Commissione, già citata, punto 25; e ordinanza del Tribunale 18 febbraio 1998, causa T-189/97, Comité d'entreprise de la Société française de production e a./Commissione, Race. pag. II-335, punto 44).
punto 31
In secondo luogo, la Repubblica d'Austria sostiene che la ricorrente non è legittimata a basarsi sul fatto ch'essa è lesa nei suoi interessi a seguito della concessione dei provvedimenti controversi ai sensi della sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione (Racc. pag. 3809, punto 16). Il brano tratto da detta sentenza non riguarderebbe, infatti, la questione della legittimazione ad agire.
punto 32
In terzo luogo, la Repubblica d'Austria sostiene che la ricorrente non dimostra che la sua posizione sul mercato sia sostanzialmente lesa dai provvedimenti controversi. Essa ricorda che tali provvedimenti si riferiscono esclusivamente alla costruzione di un impianto di produzione di Lyocell, un prodotto che la ricorrente non fabbrica. Aggiunge che non vi è alcun rapporto concorrenziale particolare tra detto prodotto e quelli della ricorrente. Sostiene, in particolare, che a ragione la Commissione ha constatato nella decisione controversa che le fibre di viscosa e il Lyocell appartenevano a due mercati distinti.
punto 33
Su quest'ultimo punto la Repubblica d'Austria sostiene, da un Iato, che, dal punto di vista degli acquirenti, le fibre di Lyocell e le fibre di viscosa non sono sostituibili fra loro. A sostegno di tale affermazione, osserva che il Lyocell presenta caratteristiche specifiche che lo distinguono dalla viscosa, come la sua elevata resistenza allo stato secco e in ambiente umido, il suo scarso restringimento nell'acqua, la sua grande capacità di assorbimento delle tinte, la sua dolcezza al tatto, la sua somiglianza con la seta, nonché la sua capacità di essere mescolato con altre fibre tessili. Le sue «caratteristiche di superficie» specifiche e la sua tendenza alla fibrillazione consentirebbero la realizzazione di prodotti nuovi che presentano proprietà nuove che non potrebbero essere ottenute utilizzando le fibre di viscosa, vale a dire gli effetti «stonewashed» e «peau de pêche». Inoltre, in taluni settori nei quali il Lyocell è utilizzato, come quello del denim, il ricorso alle fibre di viscosa sarebbe tecnicamente impossibile. L'elevatissima resistenza del Lyocell consentirebbe una produttività eccezionalmente elevata in termini di filatura e di tessitura. Essendo più costosa la produzione di Lyocell, tale prodotto sarebbe destinato a segmenti di mercato in cui i prodotti sono di migliore qualità e più costosi. La Repubblica d'Austria si riferisce anche a talune considerazioni fatte dalla Commissione nella sua decisione 17 ottobre 2001, relative alla pratica — COMP/M.2187 — CVC/Lenzing.
punto 34
D'altro lato, la Repubblica d'Austria sostiene che i sistemi produttivi del Lyocell e delle fibre di viscosa sono fondamentalmente diversi. La fabbricazione della viscosa farebbe ricorso ad un procedimento di trasformazione chimica, mentre quella del Lyocell si otterrebbe mediante un procedimento fisico, vale a dire utilizzando una soluzione acquosa di ossido di N-metil-morfolina (NMMO). Sottolinea che il procedimento di fabbricazione del Lyocell ha richiesto notevoli lavori di ricerca e che è meno nocivo per l'ambiente di quello delle fibre di viscosa, che richiede un consumo considerevole di sostanze chimiche. Precisa che «la nuova tecnologia utilizzata per la fabbricazione delle fibre di Lyocell è caratterizzata (...) da un numero meno elevato di fasi produttive, da periodi più brevi nel procedimento, da un consumo meno elevato di sostanze chimiche e da cicli di produzione chiusi».
punto 35
La Repubblica d'Austria aggiunge che le perdite di quote di mercato e la riduzione della cifra d'affari lamentate dalla ricorrente sono dovuti non alla concessione dei provvedimenti controversi alla LLG, ma alle difficoltà finanziarie ed economiche e all'indebitamento a cui la ricorrente ha dovuto far fronte durante vari anni a partire all'inizio degli anni §90. Rinvia, al riguardo, alla decisione della Commissione 28 ottobre 1998,1999/395/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a favore di SNIACE SA, situata a Torrelavega (Cantabria) (GU 1999, L 149, pag. 40).
punto 36
La LLG e il Land Burgenland fanno valere che non vi è nessun rapporto concorrenziale tra la LLG e la ricorrente, dal momento che quest'ultima non opera nel settore del Lyocell. Al riguardo, essi adducono gli stessi argomenti presentati dalla Repubblica d'Austria e qui sopra riprodotti.
punto 37
Nel controricorso la Commissione invita il Tribunale ad esaminare d'ufficio la questione della legittimazione ad agire della ricorrente, trattandosi di una eccezione di irricevibilità di ordine pubblico. Essa formula seri dubbi quanto al fatto che la posizione concorrenziale della ricorrente sia notevolmente lesa dai provvedimenti controversi, essendo questi destinati esclusivamente alla produzione del Lyocell, che appartiene ad un mercato diverso da quello della viscosa. Al riguardo, essa insiste, in particolare, sul fatto che il prezzo del Lyocell è notevolmente maggiore di quello delle fibre di viscosa e che queste due fibre non sono destinate agli stessi usi. Peraltro, osserva che la ricorrente, nelle osservazioni presentate nel procedimento precontenzioso, si è limitata a «ribadire i dubbi espressi nella decisione [di avvio del procedimento]».
punto 38
La ricorrente ricorda, anzitutto, che, secondo giurisprudenza costante, un interveniente non è legittimato a sollevare un'eccezione di irricevibilità del ricorso non formulata nelle conclusioni della convenuta (sentenze del Tribunale 27 novembre 1997, causa T-290/94, Kaysersberg/Commissione, Race. pag. II-2137, punto 76, e 21 gennaio 1999, cause riunite T-185/96, T-189/96 e T-190/96, Riviera Auto Service e a./Commisione, Race. pag. II-93, punto 25). Essa si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale per valutare se si debba esaminare d'ufficio l'eccezione di irricevibilità dovuta alla mancanza di legittimazione ad agire.
punto 39
La ricorrente sostiene, inoltre, ch'essa è direttamente e individualmente interessata dalla decisione controversa.
punto 40
Quanto alla condizione relativa al se sia individualmente interessata, essa afferma, in primo luogo, che ha partecipato attivamente al procedimento precontenzioso presentando osservazioni scritte.
punto 41
In secondo luogo, essa fa valere di essere svantaggiata dalla concessione delle misure controverse alla LLG «conformemente alla giurisprudenza della Corte, in particolare nella sentenza (...) Intermills/Commissione», già citata.
punto 42
In terzo luogo, la ricorrente afferma che le dette misure le causano un danno economico «in termini di perdite di quote di mercato, [di] riduzione della sua cifra d'affari e [di] attivi immateriali». Per dimostrare la realtà e l'estensione di tale danno, essa rinvia ad una nota figurante nell'allegato 14 del ricorso.
punto 43
In detta nota la ricorrente espone le seguenti considerazioni: i mercati europeo e mondiale della viscosa sono caratterizzati da una diminuzione della capacità produttiva e del consumo; tale situazione è. «incompatibile con la creazione di una nuova industria sostitutiva che fruisca di un finanziamento preferenziale europeo»; il Lyocell è utilizzato indistintamente, con un vantaggio concorrenziale più o meno considerevole, in luogo della fibra di viscosa tradizionale o per sostituirla»; l'offerta di Lyocell da parte della LLG corrisponde al 3,5 % del mercato europeo della viscosa; «non vi è alcun dubbio che un'offerta corrispondente al 3,5 % del mercato implica una modifica dei prezzi, delle condizioni, ecc., tanto più quando, a causa del suo costo d'investimento/ammortamento, essa può esercitare una concorrenza sleale a danno di altre fibre che si trovano in posizione di inferiorità economica e che possono quindi comportare perdite, mentre la fibra di Lyocell, che non deve essere oggetto di ammortamento, può creare utili»; la ricorrente ha quindi cessato di produrre, e quindi di vendere, i seguenti quantitativi di viscosa: (...) tonnellate nel 1997, (...) tonnellate nel 1998, (...) tonnellate nel 1999, (...) tonnellate nel 2000, mentre una riduzione di (...) tonnellate per anno era prevista a partire dal 2001; ciò equivale ad una perdita di redditi netti di (...) di pesetas spagnole (ESP) nel 1997, (...), di ESP nel 1998, (...) di ESP nel 1999, (...), di ESP nel 2000, (...), di ESP secondo le sue previsioni per il 2001 e (...) di ESP secondo quelle per il periodo 2001-2007; l'offerta di Lyocell da parte della LLG ha anche comportato una «modifica di almeno (...)% del prezzo vigente sul mercato», vale a dire le perdite seguenti per la ricorrente: (...) di ESP nel 1997 (...), di ESP nel 1998 (...), di ESP nel 1999 (...), di ESP nel 2000, di ESP secondo le sue previsioni per il 2001 e (...) di ESP secondo quelle per il periodo 2002-2007; peraltro, la LLG pone annualmente sul mercato, «mediante canali di vendita speciali che vendono in seguito a prezzi estremamente ridotti», circa 1000 tonnellate di «sottoprodotti» (o «prodotti sotto-standard»), il che ha costretto la ricorrente a ridurre i suoi prezzi per i «prodotti della stessa qualità»; ciò ha comportato per la ricorrente, una perdita di redditi di (...) ESP per anno.
punto 44
Nella replica la ricorrente invoca il fatto che la LLG fabbrica e vende, col marchio «Pro-Viscose», un prodotto costituito da una mescolanza di viscosa e di Lyocell (in prosieguo: la «proviscosa») ed afferma che tale prodotto è in concorrenza con la viscosa. Da una nota allegata alla replica emergerebbe che la LLG ha offerto a vari clienti della ricorrente proviscosa «ad un prezzo analogo a quello della viscosa tradizionale».
punto 45
Nelle sue osservazioni sulle memorie di intervento la ricorrente sostiene di essere «innegabilmente» un'impresa concorrente della LLG. Infatti, la fibra di viscosa che produce sarebbe in concorrenza diretta con i prodotti fabbricati dalla LLG, vale a dire il Lyocell, i «sottostandards del Lyocell» e la proviscosa. A sostegno di tale ultima affermazione, essa fornisce una perizia redatta da un «consulente indipendente», vale a dire dal sig. F. Marsai Amenos, nonché la testimonianza di un «negoziante indipendente», vale a dire la società Manfib Sas. Il Lyocell non sarebbe infatti che una «fibra di viscosa migliorata», che si può sostituire, «nella maggior parte degli usi», a quest'ultima. La ricorrente ammette che le fibre di Lyocell hanno un costo maggiore delle fibre di viscosa, e sostiene che la proviscosa è stata creata per «eludere tale problema». Al riguardo, essa afferma che, tenuto conto del prezzo maggiore del Lyocell, la LLG ha introdotto sul mercato la proviscosa e un «sottostandard del Lyocell (di qualità inferiore)» a «prezzi vicini a quello della viscosa». Aggiunge che le fibre di Lyocell hanno conquistato una quota notevole, vale a dire tra il 5 % e il 10 % del mercato europeo delle fibre cellulosiche tagliate, un mercato che era prima rifornito esclusivamente dai produttori europei di viscosa.
punto 46
All'udienza la ricorrente ha osservato che la LLG aveva posto sul mercato del «Lyocell sottostandard» per taluni usi (filtri di sigarette, fazzoletti umidi, stracci ecc.). Essa ha del pari osservato che il Lyocell era un prodotto di migliore qualità della viscosa, in particolare in termini di resistenza, ch'esso presentava un certo numero di caratteristiche tecniche e che il prezzo del «Lyocell puro» era maggiore di quello della viscosa. Quanto a quest'ultimo punto, essa ha precisato che, quando è mescolato con altri prodotti, il Lyocell può essere offerto a prezzi competitivi rispetti a quelli della viscosa.
punto 47
Infine, la ricorrente ammette che, secondo la giurisprudenza, il mero fatto che un atto possa esercitare un'influenza sui rapporti di concorrenza esistenti in un mercato particolare non è sufficiente perché qualsiasi operatore economico che si trovi in qualche modo in concorrenza col destinatario dell'atto possa essere considerato direttamente e individualmente toccato da quest'ultimo (sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./Commisione, Racc. pag. 459, punto 7). Tuttavia, essa insiste sul fatto, da un lato, che vi è soltanto un numero ristretto di produttori sul mercato dei prodotti considerati [solo cinque produttori sarebbero presenti nel segmento di mercato delle fibre discontinue di viscosa di qualità corrente («commodity viscose staple fibres») e tre nel segmento di mercato delle fibre discontinue di viscosa colorate nella massa («spundyed viscose staple fibres»)] e, inoltre, che il progetto di investimento comporterà un aumento notevole della capacità produttiva.
punto 48
Quanto alla condizione se sia direttamente interessata, la ricorrente rileva che la decisione controversa ha lasciato intatti tutti gli effetti delle misure controverse, mentre essa aveva chiesto alla Commissione una decisione che abolisse o modificasse le dette misure (sentenza COFAZ e a./Commissione, già cit., punto 30, e sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite da T-447/93 a T-449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1971, punto 41).

Sentenza › Sulla ricevibilità › Giudizio del Tribunale

punto 49
Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia, le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti. Inoltre, ai sensi dell'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, l'interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento.
punto 50
Nelle sue conclusioni la Commissione si è limitata a chiedere che il ricorso sia respinto nel merito e non ha contestato la legittimazione ad agire della ricorrente.
punto 51
In quanto intervenienti, la Repubblica d'Austria, la LLG e il Land Burgenland non sono quindi legittimati ad invocare un'eccezione di irricevibilità.
punto 52
Tuttavia, per giurisprudenza costante, in forza dell'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può, in qualsiasi momento, esaminare d'ufficio le eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico, comprese quelle addotte dagli intervenienti (sentenze del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsvaerftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II-1399, punto 40; 24 ottobre 1997, causa T-239/04, EISA/Commissione, Race. pag. II-1839, punto 26, e 17 giugno 1998, causa T-174/95, Svenska Journalistförbundet/Consiglio, Race. pag. II-2289, punto 79; v. anche, in tal senso, sentenze della Corte 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, Race. pag. I-2495, punto 18; 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punto 23, e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Race. pag. I-3203, punto 13).
punto 53
Nella fattispecie, l'eccezione di irricevibilità invocata dagli intervenienti solleva una questione di ordine pubblico, in quanto essa riguarda la legittimazione ad agire della ricorrente (v., in tal senso, ordinanza della Corte 5 luglio 2001, causa C-341/00 P, Consiglio nazionale delle professioni dell'automobile e a./Commissione, Racc. pag. I-5263, punto 32, e sentenza EISA/Commissione, cit., punto 27). Essa può quindi essere esaminata d'ufficio dal Tribunale.
punto 54
A questo proposito, si deve ricordare che, conformemente all'art. 230, quarto comma, CE, una persona fisica o giuridica può proporre ricorso contro una decisione indirizzata ad un'altra persona soltanto se detta decisione la riguarda direttamente e individualmente. Essendo stata indirizzata la decisione controversa alla Repubblica d'Austria, occorre esaminare se la ricorrente risponda a questi due requisiti.
punto 55
Per quanto attiene alla questione se la ricorrente sia individualmente interessata dalla decisione controversa, si deve ricordare come da giurisprudenza costante emerga che i soggetti che non siano destinatari di una decisione possono sostenere che questa li riguarda individualmente soltanto qualora la decisione li tocchi a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità, e per questo motivo li identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc, pag. 195, in particolare pag. 220; 23 maggio 2000, causa C-106/98 P, Comité d'entreprise de la Société française de production e a./Commissione, Race, pag. I-3659, punto 39, e sentenza del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-435/93, ASPEC e a./Commissione, Race. pag. II-1281, punto 62).
punto 56
Per quanto riguarda, in particolare, la materia degli aiuti concessi dagli Stati, sono stati riconosciute come individualmente interessate da una decisione della Commissione che chiudeva il procedimento avviato in forza dell'art. 88, n. 2, CE, nei confronti di un aiuto individuale, oltre all'impresa beneficiaria, le imprese concorrenti di quest'ultima che avevano svolto un ruolo attivo nell'ambito di detta procedura, purché la loro posizione sul mercato fosse notevolmente lesa dal provvedimento di aiuto oggetto della decisione impugnata (sentenza COFAZ e a./Commissione, cit., punto 25).
punto 57
Un'impresa non può quindi avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all'impresa beneficiaria, ma deve provare inoltre, tenuto conto del suo grado di eventuale partecipazione al procedimento e dell'importanza della lesione della sua posizione sul mercato, che essa si trova in una situazione di fatto che la identifica in modo analogo a quello del destinatario di una decisione (v. precitata sentenza Comité d'entreprise de la Société française de production e a./Commissione, punto 41).
punto 58
Nel caso di specie, si deve esaminare in quale misura la partecipazione della ricorrente al procedimento avviato in forza dell'art. 88, n. 2, CE e la lesione della sua posizione sul mercato siano tali da identificarla, conformemente all'art. 230 CE.
punto 59
In primo luogo, occorre constatare che la ricorrente ha svolto soltanto un ruolo secondario ‘nel procedimento precontenzioso. Da un lato, essa non ha presentato alcuna denuncia presso la Commissione; dall'altro, risulta che lo svolgimento di tale procedimento non è stato ampiamente determinato dalle osservazioni che ha presentato con lettere 12 febbraio e 4 ottobre 1999 (v., in tal senso, la precitata sentenza COFAZ e a./Commissione, punto 24). Così, nelle sue osservazioni 12 febbraio 1999, la ricorrente si limita, in sostanza, a riprodurre taluni accertamenti effettuati dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento commentandoli sommariamente, senza fornire il minimo elemento di prova concreto. Del pari, nelle sue osservazioni 4 ottobre 1999, essa si limita ad affermare, senza fornire un sia pur minimo elemento preciso o un qualsivoglia elemento probatorio, che i provvedimenti considerati nella decisione di estensione del procedimento costituiscono aiuti di Stato e che essi devono essere dichiarati incompatibili col mercato comune.
punto 60
In secondo luogo, quanto all'importanza della lesione della posizione della ricorrente sul mercato, va ricordato, in limine, che, come emerge dal punto 28 della precitata sentenza COFAZ e a./Commissione, non è compito del giudice comunitario, nella fase dell'esame della ricevibilità, pronunciarsi definitivamente sui rapporti di concorrenza fra la ricorrente e l'impresa beneficiaria degli aiuti. In tale ambito, tocca soltanto alla ricorrente indicare adeguatamente le ragioni per le quali la decisione della Commissione può ledere i suoi interessi legittimi incidendo notevolmente sulla sua posizione nel mercato di cui trattasi.
punto 61
Peraltro, si deve rilevare che, nella fattispecie, i provvedimenti Oggetto della decisione controversa riguardano esclusivamente un impianto destinato alla produzione di Lyocell e che è pacifico che la ricorrente non fabbrica tale tipo di fibra né prevede di farlo in futuro.
punto 62
Tuttavia, la ricorrente adduce tre argomenti per tentare di provare che la sua posizione sul mercato può essere notevolmente lesa dalla decisione controversa.
punto 63
In primo luogo, nel ricorso essa afferma essenzialmente che la viscosa e il Lyocell si trovano in un rapporto di concorrenza diretto.
punto 64
Senza che occorra, nella fase dell'esame della ricevibilità, pronunciarsi definitivamente sulla definizione esatta del mercato dei prodotti di cui trattasi, è sufficiente constatare che la validità di tale affermazione è inficiata da vari elementi del fascicolo.
punto 65
Da un Iato, il Lyocell presenta talune caratteristiche fisiche che lo differenziano chiaramente dalla fibra di viscosa. La ricorrente rileva così espressamente al punto 23 del ricorso che «il Lyocell è di origine naturale e biodegradabile; [che] il solvente usato non è tossico, è riciclabile, rispetta le norme sulla mancanza di sostanze tossiche, offre un'elevata resistenza tanto [in caso di] condizionamento [quanto di fronte alla] umidità e presenta una piccola percentuale di restringimento». Del pari, all'udienza, essa ha ammesso che il Lyocell presentava «vantaggi tecnici», era di migliore qualità della fibra di viscosa ed offriva una resistenza elevatissima. Inoltre, essa non ha negato che il Lyocell era caratterizzato da una tendenza alla fibrillazione, il che consentiva la creazione di tessuti che presentavano un eccellente drappeggio e al tatto erano simili alla seta. Per quanto attiene a tale ultima proprietà del Lyocell, essa si è limitata ad affermare ch'essa«[era] passata di moda e che non [era] (...) più apprezzata al giorno d'oggi» (punto 26 del ricorso).
punto 66
L'affermazione della ricorrente secondo la quale il Lyocell in modo si può sostituire alla viscosa «nella maggior parte degli usi» non è provata in modo convincente. In particolare, «la perizia» del «consulente indipendente», allegata alle sue osservazioni sugli interventi, al fine di corroborare tale affermazione, è scarsamente concludente. Si tratta infatti soltanto di un documento di un'unica pagina, che contiene soltanto alcuni paragrafi e un'analisi molto superficiale della questione. Tale documento contiene, inoltre, indicazioni manifestamente inesatte, quale la grande somiglianza tra i processi di fabbricazione nonché tra le proprietà di Lyocell e delle fibre di viscosa (v. supra, punto 65, e infra, punto 69). Quanto alla testimonianza di un «negoziante indipendente», che la ricorrente ha del pari allegato alle sue osservazioni sugli atti di intervento, essa prova al massimo che, per taluni particolari usi, alcuni clienti della ricorrente hanno inserito, nei loro prodotti, il Lyocell o la proviscosa al posto della viscosa.
punto 67
Inoltre, la detta affermazione è contraddetta dalla dichiarazione effettuata dalla LLG nel corso di un simposio, invocata dalla ricorrente a sostegno della sua tesi (punto 30 del ricorso e allegato 14 del ricorso), secondo la quale il Lyocell costituisce «una fibra complementare i cui usi sono diversi».
punto 68
D'altro lato, è assodato che il prezzo del Lyocell è notevolmente più elevato di quello delle fibre di viscosa. Tale punto è stato espressamente ammesso dalla ricorrente, tanto nei suoi atti (punto 26 del ricorso e punti 77 e 78 delle osservazioni della ricorrente sugli atti di intervento) quanto all'udienza. Così, essa ha in particolare ammesso più volte che il Lyocell poteva essere venduto a prezzi competitivi rispetto a quelli delle fibre di viscosa soltanto quando era mischiato ad altri prodotti.
punto 69
Infine, secondo le dichiarazioni stesse della ricorrente, i sistemi di fabbricazione del Lyocell, da un lato, e delle fibre di viscosa, dall'altro, sono ampiamente diversi. Infatti, al punto 23 del ricorso, essa afferma che «per il Lyocell (...), un solvente è usato per la pasta di cellulosa (tipo NMMO), mentre il procedimento di fabbricazione della viscosa classica implica le fasi di mercerizzazione e di xantogenazione e, «rispetto al procedimento di fabbricazione della viscosa classica, (...) il Lyocell è [prodotto] utilizzando un solvente invece di seguire le fasi tradizionali di fabbricazione della viscosa». Inoltre, al punto 36 della replica, essa sostiene che «dal punto di vista del procedimento di fabbricazione, [essa] è d'accordo con la Commissione quando questa afferma che il Lyocell è prodotto mediante procedimenti diversi dai procedimenti tradizionali di produzione della viscosa».
punto 70
In ogni caso, anche ammesso un rapporto di concorrenza diretto tra il Lyocell e la fibra di viscosa, si deve constatare che gli elementi forniti dalla ricorrente nei suoi atti, e in particolare nella nota figurante all'allegato 14 del suo ricorso, non provano sufficientemente che la decisione controversa può incidere notevolmente sulla sua posizione nel mercato. Gli elementi contenuti in detta nota si basano, infatti, su affermazioni per nulla dimostrate, quale il fatto che la produzione di Lyocell della LLG si sia, a partire dal 1997, sostituita integralmente a quella della viscosa e che essa è esclusivamente destinata al mercato europeo. Peraltro, in detta nota la ricorrente sostiene che, a causa delľ«offerta della [LLG] corrispondente al 3,5 % del mercato», essa ha cessato, a partire dal 1997, di produrre, e quindi di vendere, talune quantità di viscosa senza suffragare la sua tesi col minimo elemento di prova e senza nemmeno fornire una qualsivoglia spiegazione sul modo con cui essa ha calcolato tali quantitativi. Del pari, va rilevato ch'e essa non fornisce il minimo elemento probatorio a sostegno della sua affermazione secondo la quale la detta «offerta» ha comportato una «modifica di almeno (...)% del prezzo vigente sul mercato».
punto 71
In secondo luogo, la ricorrente adduce l'esistenza, accanto al «Lyocell puro» e alla proviscosa, di «sottostandards di Lyocell», ch'essa ha qualificato del pari come Lyocell di «minore qualità». Nella nota figurante all'allegato 14 del suo ricorso, essa afferma, al riguardo, che la LLG vende, mediante «canali di vendita speciali» e, a «prezzi estremamente bassi», 1000 tonnellate di detti «sottoprodotti» ogni anno, il che l'ha costretta a ridurre i suoi prezzi nella misura di (...) ESP al kg per i «prodotti della stessa qualità».
punto 72
Al riguardo, si deve constatare che gli elementi del fascicolo non consentono di concludere per l'esistenza di varie qualità di Lyocell. Si deve sottolineare, in particolare, che, nei suoi atti, la ricorrente non fornisce alcuna precisazione 'sull'estensione della nozione «sottostandard del Lyocell». Essa non ha, inoltre, seriamente contestato l'affermazione più volte fatta dalla LLG e dal Land Burgenland all'udienza, secondo la quale non esiste un Lyocell di qualità inferiore. Quanto alla testimonianza di un «negoziante indipendente» allegata alle osservazioni della ricorrente sugli atti d'intervento, essa non fornisce alcun chiarimento su tale punto, limitandosi quest'ultimo a menzionare i «sottostandard» come facenti parte delle «fibre modificate» della LLG, allo stesso titolo del Lyocell e della proviscosa.
punto 73
Ammettendo anche che la LLG produca Lyocell di qualità inferiore e che lo venda a prezzi estremamente bassi, va rilevato che la ricorrente non corrobora affatto la tesi secondo la quale essa, di conseguenza, ha dovuto abbassare i suoi prezzi per i «prodotti della stessa qualità». Essa non prova, inoltre, in alcun modo le quantità e la diminuzione di prezzo cui fa riferimento.
punto 74
In terzo luogo, nella replica e nelle osservazioni sugli atti d'intervento, la ricorrente si basa maggiormente sulla concorrenza che esisterebbe tra la proviscosa e la viscosa. Essa fa valere che la sua posizione sul mercato è lesa dal fatto che la LLG vende la proviscosa a prezzi competitivi rispetti a quelli della viscosa e che, tenuto conto della qualità superiore della prima, i clienti la preferiscono alla seconda.
punto 75
A tale proposito, si deve constatare che la ricorrente si limita nuovamente a formulare affermazioni insufficientemente provate.
punto 76
La nota che essa allega alla sua replica a sostegno di dette affermazioni non è affatto, convincente, trattandosi di un semplice documento elaborato dai suoi servizi interni e che si limita a menzionare informazioni molto generali ottenute durante conversazioni con alcuni dei suoi clienti.
punto 77
Inoltre, anche ammesso che la proviscosa e la viscosa siano destinate agli stessi usi e siano vendute a prezzi tra loro comparabili, si deve rilevare che la ricorrente non fornisce alcuna indicazione, neanche sommaria, sulle perdite o su altre conseguenze negative che essa avrebbe subito a causa dell'offerta di proviscosa da parte della LLG. Precisioni in materia occorrevano al riguardo tanto più che è pacifico che la proviscosa è un nuovo prodotto, che è stato fabbricato e posto sul mercato soltanto l'anno seguente rispetto a quello dell'adozione della decisione controversa.
punto 78
Dalle precedenti considerazioni risulta che la ricorrente non ha indicato in modo pertinente le ragioni per le quali la decisione controversa poteva ledere i suoi interessi legittimi incidendo notevolmente sulla sua posizione nel mercato.
punto 79
Tenuto conto di tale circostanza e del ruolo limitato svolto dalla ricorrente nel procedimento precontenzioso (v. supra, punto 59), si deve concludere che quest'ultima non è individualmente interessata dalla decisione controversa.
punto 80
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, senza che occorra esaminare se la ricorrente sia direttamente interessata dalla decisione controversa.
punto 81
Quanto alla domanda di misure di organizzazione del procedimento presentata dalla ricorrente il 16 ottobre 2001, nella misura in cui essa verte sui documenti e sulle informazioni che non erano coperti dalla misura di organizzazione del procedimento disposta il 14 novembre 2001, essa non deve essere accolta, essendo gli elementi contenuti nel fascicolo e le spiegazioni fornite all'udienza sufficienti a consentire al Tribunale di pronunciarsi nella fattispecie.

Sentenza › Sulle spese

punto 82
Ai termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, deve essere condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest'ultima.
punto 83
La Repubblica d'Austria sopporterà le proprie spese, conformemente all'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura. A norma dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, la LLG e il Land Burgenland sopporteranno le proprie spese.

Dispositivo

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione Ampliata) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione. 3) Gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Firme

Lindh García-Valdecasas Cooke Mengozzi Martins Ribeiro Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 aprile 2005. Il cancelliere H. Jung Il presidente P. Lindh

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze