Sez. L, Sentenza n. 2912 del 26/03/1999 (Rv. 524632 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI | Regola della promozione automatica di cui all'art. 2103 cod. civ. - Applicabilità - Fondamento - Rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione dei requisiti di appartenenza alla categoria - Ininfluenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI
Anche per la categoria dei quadri (istituita dalla legge n. 190 del 1985) vige la regola della promozione automatica di cui all'art. 2103 cod. civ. Infatti, la circostanza che l'art. 6 della citata legge deroghi all'art. 2103 cod. civ. esclusivamente per modificare la durata minima della assegnazione a mansioni superiori necessaria per la promozione - prevedendo il termine minimo di tre mesi salvi termini maggiori stabiliti dalla contrattazione collettiva, in luogo del termine massimo di tre mesi o della durata inferiore contemplata dalla contrattazione collettiva dettato dalla norma codicistica - conferma implicitamente l'applicabilità anche ai quadri della regola in oggetto. Nè assume alcun rilievo in contrario la previsione dell'art. 2, comma secondo, della stessa legge n. 190, secondo cui la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri è demandata alla contrattazione collettiva: i requisiti di appartenenza ad una categoria ed i criteri di accesso alla medesima sono, infatti, concetti diversi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 190 art. 2, Legge 13/05/1985 num. 190 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)