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Sez. 1, Sentenza n. 2727 del 30/05/1978 (Rv. 392114 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392114-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Al fine del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di divorzio, l'art 5 quarto comma della legge primo dicembre 1970 n 898, nel disporre che si deve tenere conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi, demanda al giudice del merito una valutazione comparativa del comportamento delle parti, in relazione all'apporto personale ed economico che ciascun coniuge abbia dato sia al mantenimento, all'educazione, all'istruzione della prole, all'assistenza dell'altro coniuge, all'organizzazione domestica, alla gestione della casa, sia alla formazione od allo incremento del patrimonio comune o di quello di appartenenza esclusiva dell'altro coniuge. Gli indicati criteri, pertanto, spiegano rilievo anche quando detto contributo presenti caratteri di normalita e non di eccezionalita, ovvero non si ponga in un rigoroso rapporto di causalita con il danno derivante dallo scioglimento del matrimonio. (V 1635/76, mass n 380404).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)