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Sez. 3 - , Ordinanza n. 30610 del 27/11/2018 (Rv. 651855 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza sulla competenza - Censura della statuizione sulle spese ad opera della parte vittoriosa - Mezzo esperibile - Regolamento necessario di competenza - Esclusione - Impugnazione ordinaria - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651855-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ove la sentenza che statuisce sulla competenza venga censurata per cassazione su tale questione dalla parte vittoriosa (che non avrebbe interesse ad un riesame della stessa) unicamente in relazione al capo concernente le spese di lite, l'impugnazione esperibile non è il regolamento necessario di competenza ma il ricorso ordinario per violazione delle norme attinenti al regolamento delle spese processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)