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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 347 del 1983

Decisione
decisa il 1983-12-14, depositata il 1983-12-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:347
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14685

  • Pensioni
  • I.N.P.S.
  • Gestione commercianti
  • Pensione di invalidità
  • Concorso con altre pensioni a carico dello stato
  • Esclusione del trattamento minimo
  • Ordinanza del giudice a quo
  • Rilevanza
  • Motivazione solo per relationem
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 l. 22 luglio 1966, n. 613 (pensione di invalidità. Gestione commercianti), nella parte in cui esclude il trattamento minimo della pensione di invalidità, gestione commercianti, per chi sia titolare di altre pensioni a carico dello Stato, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in quanto motivata esclusivamente per relationem alla questione sollevata dal ricorrente, eppertanto assolutamente carente di motivazione in punto di rilevanza. - O. n. 140/1983.

Norme impugnate

  • art. 19 legge 22 luglio 1966, n. 613

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Pensione di invalidità - gestione commercianti) promosso con ordinanza emessa il 1 ottobre 1981 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra De Feo Vittorio e l'INPS, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 1982. Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza di rinvio sopra indicata il giudice a quo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità dell'art. 19 l. 22 luglio 1966 n. 613 nella parte in cui esclude il trattamento minimo della pensione di invalidità, gestione commercianti, per chi sia titolare di altre pensioni a carico dello Stato.
punto 2
Considerato che l'ordinanza contiene soltanto una motivazione per relationem alla questione sollevata dal ricorrente e che mancano così adeguati riferimenti per la ricostruzione della situazione di specie; che da ciò deriva un'assoluta carenza di motivazione circa la rilevanza della questione prospettata come pure l'inidoneità dell'ordinanza a soddisfare la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte; che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanza n. 140/83) dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 luglio 1966 n. 613, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con l'ordinanza del Pretore di Genova del 1 ottobre 1981. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze