Sez. 6, Sentenza n. 12657 del 07/10/1988 Ud. (dep. 20/09/1989) Rv. 182093 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - VALUTAZIONE - DISSENSO TRA SUE PERIZIE - OBBLIGO DI NUOVO ACCERTAMENTO PERITALE - INSUSSISTENZA - MOTIVAZIONE SEGUENTI - SUFFICIENZA.*
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - VALUTAZIONE - DISSENSO TRA SUE PERIZIE - OBBLIGO DI NUOVO ACCERTAMENTO PERITALE - INSUSSISTENZA - MOTIVAZIONE SEGUENTI - SUFFICIENZA.*
Nel caso di dissenso fra due perizie il giudice del merito non รจ tenuto a disporre un nuovo accertamento peritale ove ritenga che le conclusioni di uno dei periti appaiono condivisibili sotto il profilo logico-giuridico. Si richiede soltanto che lo stesso giudice sorregga il suo convincimento con un'adeguata motivazione. (Conf mass n 168147).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)