Sez. 1, Sentenza n. 24 del 03/01/1991 (Rv. 470357 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - In genere | Ordinanza - Ingiunzione viziata da errore dell'autorità amministrativa - Poteri del Pretore in sede di opposizione - Integrale annullamento del provvedimento - Esclusione - Sindacato di merito del Pretore - Sussistenza - Conseguenze.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - In genere
In tema di sanzioni amministrative, l'errore in cui l'autorità amministrativa sia incorsa nella relativa ordinanza-ingiunzione, menzionando una norma non applicabile (o non più applicabile) ovvero superando il massimo edittale della sanzione pecuniaria, non comporta il necessario ed integrale annullamento del detto provvedimento all'esito del giudizio di opposizione, atteso che l'art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981 n. 689 assegna al pretore il potere-dovere di esaminare nel merito l'opposizione e di accoglierla anche soltanto in parte mediante il correlativo, limitato annullamento del provvedimento impugnato ovvero la modifica di esso sul punto relativo all'entità della sanzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)