Sez. 3, Sentenza n. 2485 del 16/10/1967 (Rv. 329792 - 01)
CONTRATTI IN GENERE- CAPARRA - CONFIRMATORIA - RECESSO - FONDAMENTO - PARZIALE ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE DEL RECESSO - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE- CAPARRA - CONFIRMATORIA - RECESSO - FONDAMENTO - PARZIALE ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE DEL RECESSO - INSUSSISTENZA.*
Il recesso unilaterale del contratto, previsto dall'art. 1385 cod. civ., e di natura legale e non convenzionale e trova il suo presupposto nell'inadempienza dell'altra parte, inadempienza che non e eliminata da una precedente parziale esecuzione. (nella specie, al momento della stipulazione di un contratto di locazione era stata versata dal conduttore una somma a titolo di caparra e di acconto sul canone successivamente, non avendo il locatore consegnato, alla data stabilita, l'immobile funzionante ed idoneo all'uso cui era destinato, il conduttore aveva esercitato il recesso. Il lavoratore aveva eccepito che l'Esercizio della facolta di recesso fosse precluso ex art. 1373. I giudici di merito avevano disatteso tale eccezione e la Corte suprema, nel rigettare il ricorso, ha enunciato il principio che precede).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)