Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 296 del 1974
Massime (1)
Massima n. 7560
- Previdenza e assistenza sociale
- Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti
- Pensioni: cumulo di trattamenti pensionistici
- Legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a, e legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (combinato disposto)
- Trattamento minimo di pensione per l'assicurazione obbligatoria I.N.P.S.
- Esclusione per i titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali o a carico di amministrazioni dello stato
- Questioni già decise
- Manifesta infondatezza per già dichiarata illegittimità delle norme impugnate.
Leggi la massima
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia già riconosciuto illegittima. (Nella specie erano state proposte - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a, legge 12 agosto 1962, n. 1338 - Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - e dell'art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153 - Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale -, già dichiarati illegittimi, nella parte in cui escludono che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria I.N.P.S. ai titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato). Cfr.: sent. n. 230 del 1974.
Norme impugnate
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1974 dal pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Cosini Amelia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974;
2) ordinanza emessa il 14 marzo 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Prandini Solimma ed altri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.
Visto l'atto di costituzione di Prandini Solimma ed altri;
udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella prima congiuntamente e nella seconda in relazione all'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione (pretore di La Spezia) e al solo art. 3 (giudice del lavoro del tribunale di Bologna).
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 230 del 1974 di questa Corte, è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge n. 1338 del 1962 e dell'art. 23 della legge n. 153 del 1969.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), già dichiarati illegittimi, con sentenza n. 230 del 1974, nella parte in cui escludono che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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