Sez. 3 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 03)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DEL GIUDICE | Azione di revocazione - Restituzione ai sensi dell’art. 402 c.p.c. - Applicabilità della disciplina di cui all’art. 2033 c.c. - Sussistenza - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DEL GIUDICE
In tema di revocazione, la restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata, disposta dal giudice di tale impugnazione, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che a chi ha eseguito il pagamento non dovuto, per effetto della caducazione del
titolo, spetta non solo la ripetizione della somma corrisposta, qualificabile come perdita subita, ma anche il lucro cessante, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comprensivo degli interessi dal giorno della domanda.
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)