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Corte di giustizia dell'Unione europea

Trib. UE, Sentenza (Nona Sezione) del 26 ottobre 2015, causa T-290/14

Decisione
decisa il 2015-10-26
ECLI
ECLI:EU:T:2015:806

Epigrafe

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) 26 ottobre 2015 Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Iscrizione del nome del ricorrente – Prova della fondatezza dell’iscrizione nell’elenco Nella causa T-290/14, Andriy Portnov, residente a Kiev (Ucraina), rappresentato da M. Cessieux, avvocato, ricorrente, contro Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da V. Piessevaux e J.-P. Hix, in qualità di agenti, convenuto, sostenuto da Commissione europea, rappresentata da D. Gauci e T. Scharf, in qualità di agenti, interveniente, avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1), nonché della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato inserito nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive, IL TRIBUNALE (Nona Sezione), composto da G. Berardis (relatore), presidente, O. Czúcz e A. Popescu, giudici, cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 maggio 2015, ha pronunciato la seguente

Sentenza › Fatti

punto 1
Il ricorrente, il sig. Andriy Portnov, cittadino ucraino, ha svolto varie funzioni in seno all’amministrazione ucraina e, in particolare, quella di consigliere del presidente ucraino.
punto 2
Il 5 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sul fondamento dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
punto 3
L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione impugnata stabilisce quanto segue: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associate, elencati nell’allegato. 2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato».
punto 4
Le modalità delle misure restrittive di cui trattasi sono definite nei paragrafi successivi del medesimo articolo.
punto 5
Nella stessa data il Consiglio ha adottato, sul fondamento dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
punto 6
Conformemente alla decisione contestata, il regolamento impugnato impone l’adozione delle misure restrittive in esame e definisce le relative modalità in termini identici, sostanzialmente, a quelli di detta decisione.
punto 7
I nomi delle persone cui fanno riferimento la decisione e il regolamento impugnati figurano nell’elenco contenuto nell’allegato di detta decisione e nell’allegato I di tale regolamento (in prosieguo: l’«elenco») con, in particolare, la motivazione del loro inserimento.
punto 8
Il nome del ricorrente figurava nell’elenco con le informazioni identificative «ex Consigliere del Presidente dell’Ucraina» e la seguente motivazione: «Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina».
punto 9
Il 6 marzo 2014 il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione e dal regolamento impugnati (GU C 66, pag. 1).
punto 10
In base a tale avviso, «le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco (…)». L’avviso richiama altresì l’attenzione delle persone interessate «sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale (…) conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, [TFUE]».
punto 11
Il 17 aprile 2014 il ricorrente ha presentato al Consiglio una richiesta di riesame dell’inserimento del proprio nome nell’elenco, che includeva anche una domanda di comunicazione degli elementi di giustificazione di detto inserimento.
punto 12
Il Consiglio ha confermato che la domanda era in corso di valutazione e ha trasmesso, in allegato ai controricorsi e alle controrepliche, i documenti contenuti nel fascicolo del ricorrente, vale a dire la lettera della procura generale dell’Ucraina all’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 3 marzo 2014 (in prosieguo: la «lettera del 3 marzo 2014»), nonché altri elementi di prova successivi agli atti impugnati.
punto 13
La decisione e il regolamento impugnati sono stati modificati dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione impugnata (GU L 111, pag. 91), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento impugnato (GU L 111, pag. 33). Tuttavia, la decisione di esecuzione 2014/216 e il regolamento di esecuzione n. 381/2014 non hanno modificato la situazione del ricorrente.
punto 14
La decisione impugnata è stata modificata altresì dalla decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione impugnata (GU L 24, pag. 16), entrata in vigore il 1o febbraio 2015. Quanto ai criteri di designazione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui trattasi, dall’articolo 1 di detta decisione risulta che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata è sostituito dal seguente testo: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a esse associati, elencati nell’allegato. Ai fini della presente decisione, le persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini comprendono persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine: a) per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici ucraini o per essersi rese complici di tale appropriazione, o b) per abuso d’ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso».
punto 15
Il regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento impugnato (GU L 24, pag. 1), ha modificato quest’ultimo conformemente alla decisione 2015/143.
punto 16
La decisione e il regolamento impugnati sono stati successivamente modificati dalla decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione impugnata (GU L 62, pag. 25), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento impugnato (GU L 62, pag. 1). La decisione 2015/364 ha modificato l’articolo 5 della decisione impugnata, prorogando le misure restrittive per alcune delle persone i cui nomi erano stati iscritti nell’elenco, fino al 6 marzo 2016 o fino al 6 giugno 2015. Il regolamento di esecuzione 2015/357 ha sostituito di conseguenza l’allegato I del regolamento impugnato.
punto 17
A seguito di tali modifiche, il nome del ricorrente non figura più nell’elenco.

Sentenza › Procedimento e conclusioni delle parti

punto 18
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 aprile 2014, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. Egli ha altresì depositato una domanda di procedimento accelerato in applicazione dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.
punto 19
Con decisione del 4 giugno 2014, il Tribunale ha respinto l’istanza di procedimento accelerato.
punto 20
Il 24 luglio 2014 il Consiglio ha depositato il proprio controricorso. Esso ha altresì presentato una domanda motivata conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale, diretta a ottenere che il contenuto di alcuni allegati del controricorso non fosse citato nei documenti relativi a tale causa accessibili al pubblico.
punto 21
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 agosto 2014, la Commissione europea ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza dell’11 settembre 2014, il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha consentito tale intervento. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2014, la Commissione ha rinunciato al deposito della memoria di intervento.
punto 22
La replica e la controreplica sono state depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 17 settembre 2014 e il 12 novembre 2014. Il Consiglio ha altresì presentato una domanda motivata conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale, diretta a ottenere che il contenuto di alcuni allegati della controreplica non fosse citato nei documenti relativi a tale causa accessibili al pubblico.
punto 23
Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il 31 marzo 2015 il Tribunale ha invitato le parti a presentare le proprie osservazioni sulla questione se il ricorrente mantenesse un interesse ad agire a seguito della cancellazione del suo nome dall’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive e, in caso affermativo, in relazione a quali motivi. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta nel termine impartito.
punto 24
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 21 maggio 2015.
punto 25
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: annullare il regolamento impugnato nella parte a lui relativa; annullare la decisione impugnata nella parte in cui lo riguarda; condannare il Consiglio alle spese.
punto 26
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia: dichiarare il ricorso infondato; condannare il ricorrente alle spese; in subordine, dichiarare che gli effetti della decisione impugnata siano mantenuti fino a quando il parziale annullamento del regolamento impugnato produca effetti.

Sentenza › In diritto › Sulla persistenza dell’interesse ad agire del ricorrente

punto 27
Va ricordato che, a seguito delle modifiche apportate agli atti impugnati mediante la decisione 2015/364 e il regolamento di esecuzione 2015/357, il nome del ricorrente non figura più nell’elenco.
punto 28
In risposta al quesito scritto posto dal Tribunale (punto 23 supra), il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato la persistenza del suo interesse ad agire.
punto 29
Per costante giurisprudenza, l’oggetto della controversia deve perdurare, così come l’interesse ad agire di una parte ricorrente, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (v. sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C-362/05 P, Racc., EU:C:2007:322, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
punto 30
Inoltre, se il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato non può, in quanto tale, riparare un danno materiale o un pregiudizio alla vita privata, esso può nondimeno riabilitare la persona interessata o costituire una forma di riparazione del danno morale da essa subìto in conseguenza di tale illegittimità, e giustificare quindi la persistenza del suo interesse ad agire. In proposito, la circostanza che l’abrogazione delle misure restrittive in parola fosse definitiva non impedisce che un interesse ad agire continui a sussistere per quanto riguarda gli effetti di atti che hanno imposto tali misure tra la data della loro entrata in vigore e quella della loro abrogazione (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C-239/12 P, Racc., EU:C:2013:331, punti da 70 a 72 e 82).
punto 31
Nel caso di specie occorre rilevare, come affermato dal ricorrente nella sua risposta ai quesiti del Tribunale e in udienza, senza essere contraddetto dal Consiglio, che egli era ed è attualmente coinvolto nella vita politica ucraina. Pertanto, la sua designazione pubblica, mediante l’iscrizione del suo nome nell’elenco, come persona sottoposta a un procedimento penale in Ucraina per fatti di appropriazione indebita di fondi, può pregiudicare, in particolare, la sua reputazione come uomo politico.
punto 32
Si deve quindi concludere che l’interesse ad agire del ricorrente persiste nonostante l’abrogazione, nei suoi confronti, delle misure restrittive controverse.

Sentenza › In diritto › Nel merito

punto 33
A sostegno del ricorso il ricorrente deduce cinque motivi. Il primo verte sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo. Il secondo riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione. Il terzo concerne l’inosservanza dei criteri di designazione delle persone sottoposte alle misure restrittive in esame fissate mediante la decisione e il regolamento impugnati. Il quarto verte su un errore di fatto e il quinto attiene alla violazione del diritto di proprietà.
punto 34
Il Tribunale ritiene opportuno esaminare innanzitutto il terzo motivo.
punto 35
A sostegno del terzo motivo, il ricorrente fa valere sostanzialmente che l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti non è conforme ai criteri di designazione delle persone sottoposte alle misure restrittive in esame fissate dagli atti impugnati. A suo avviso, non è dimostrato, da un lato, che egli sia stato responsabile di un’appropriazione indebita di fondi pubblici e che fosse sottoposto a un procedimento penale o a un’indagine concernente tali fatti e, dall’altro, che il trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina dei fondi distratti costituisca una violazione distinta da quella prevista in detti atti, vale a dire l’appropriazione indebita di fondi.
punto 36
Con tale argomento il ricorrente contesta sostanzialmente la fondatezza dell’iscrizione del suo nome nell’elenco.
punto 37
Il Consiglio fa valere, da un lato, che l’articolo 1 della decisione impugnata non può essere interpretato nel senso che esso riguarda unicamente persone dichiarate responsabili di appropriazione indebita di fondi pubblici con decisione giudiziaria e, dall’altro, che il fatto di trasferire al di fuori dell’Ucraina fondi pubblici distratti può essere di per sé valutato come partecipazione all’infrazione di appropriazione indebita di fondi.
punto 38
Occorre ricordare che, sebbene il Consiglio disponga di un ampio margine di discrezionalità circa i criteri generali da prendere in considerazione ai fini dell’adozione di misure restrittive, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esige che, nell’ambito del controllo della legittimità delle motivazioni su cui si fonda la decisione di iscrivere o di mantenere il nome di una determinata persona in un elenco di persone sottoposte a misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che detta decisione, la quale riveste portata individuale per tale persona, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limita alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consiste invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, abbiano un fondamento sufficientemente preciso e concreto (v. sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C-605/13 P, Racc., EU:C:2015:248, punti 41 e 45 e giurisprudenza ivi citata).
punto 39
Nel caso di specie, il criterio previsto all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata stabilisce che sono adottate misure restrittive nei confronti di «persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini».
punto 40
Il nome del ricorrente è stato iscritto nell’elenco, essendo una «[p]ersona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina». Ne risulta che il Consiglio ha considerato che il ricorrente era quantomeno sottoposto a un’investigazione o a un’indagine preliminare, che non aveva (o non ancora) comportato un’accusa formale.
punto 41
A sostegno del motivo dell’iscrizione del ricorrente nell’elenco, il Consiglio richiama la lettera del 3 marzo 2014, in cui si afferma che «[le] autorità di contrasto ucraine hanno avviato un certo numero di procedimenti penali al fine di svolgere indagini su reati commessi da ex alti funzionari», tra i quali figura il ricorrente. La lettera precisa altresì, in modo assai generico, che l’indagine di cui trattasi «ha consentito di dimostrare l’appropriazione indebita di fondi pubblici per importi considerevoli e il successivo trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina».
punto 42
Dal fascicolo di causa risulta che la lettera del 3 marzo 2014 è l’unica, tra le prove presentate dal Consiglio nel corso del presente procedimento, che sia precedente alla decisione e al regolamento impugnati. Di conseguenza, la legittimità di detti atti deve essere valutata unicamente in relazione a tale prova.
punto 43
Pertanto, si deve verificare se la lettera del 3 marzo 2014 costituisca una prova sufficiente per suffragare la conclusione secondo cui il ricorrente è stato identificato «come responsabil[e] dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata.
punto 44
Orbene, pur provenendo, come sottolinea il Consiglio, da un’alta autorità giudiziaria di un paese terzo, vale a dire dall’ufficio del Procuratore generale dell’Ucraina, la lettera del 3 marzo 2014 contiene solamente un’affermazione generale secondo cui il ricorrente, tra altri ex alti funzionari, sarebbe sottoposto a un’indagine vertente su fatti, non specificati, di appropriazione indebita di fondi pubblici e riguardanti il trasferimento illegale di tali fondi all’estero. Essa non fornisce alcuna precisazione su detti fatti né sulle responsabilità del ricorrente al riguardo.
punto 45
Inoltre, per quanto concerne le affermazioni riportate dal Consiglio dinanzi al Tribunale secondo cui l’apertura di un’indagine riguardante il ricorrente si basava necessariamente su informazioni acquisite in seguito a precedenti investigazioni, non specificate, è giocoforza constatare che si tratta solo di mere supposizioni. In proposito, va ricordato che una decisione relativa all’adozione di misure restrittive ai sensi dell’articolo 29 TUE non è adottata in risposta a una domanda delle autorità del paese terzo interessato, ma costituisce una misura autonoma adottata al fine di realizzare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione. In caso di contestazione, spetta all’autorità competente suddetta dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P, Racc., EU:C:2013:518, punti 120 e 121, e del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C-280/12 P, Racc., EU:C:2013:775, punti 65 e 66).
punto 46
È vero che, come fa valere il Consiglio, il giudice dell’Unione, nell’ambito dell’applicazione di misure restrittive, ha stabilito che l’identificazione di una persona come responsabile di un’infrazione non comportava necessariamente una condanna per tale infrazione (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio, C-220/14 P, Racc., EU:C:2015:147, punto 72, e del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio, T-256/11, Racc., EU:T:2014:93, punti da 57 a 61).
punto 47
Tuttavia, nel contesto delle cause che erano alla base della giurisprudenza citata nel precedente punto 46, i ricorrenti erano stati quantomeno oggetto di un’ordinanza del procuratore generale del paese terzo interessato diretta al sequestro dei loro beni, la quale era stata approvata da un giudice penale (sentenza Ezz e a./Consiglio, punto 46 supra, EU:T:2014:93, punto 132). Di conseguenza, l’applicazione di misure restrittive nei confronti dei ricorrenti di cui trattasi in dette cause si basava su concreti elementi di fatto, di cui il Consiglio aveva preso conoscenza.
punto 48
Orbene, nel caso di specie è giocoforza rilevare, da un lato, che il Consiglio non disponeva di informazioni sui fatti o i comportamenti specificamente contestati al ricorrente dalle autorità ucraine e, dall’altro, che la lettera del 3 marzo 2014 su cui tale istituzione si basa, anche esaminandola non in modo isolato, bensì nel contesto in cui essa si inserisce, non può costituire una base fattuale sufficientemente solida ai sensi della giurisprudenza citata al punto 38 supra per includere il nome del ricorrente nell’elenco per essere stato identificato «come responsabile» di appropriazione indebita di fondi pubblici.
punto 49
Per di più, gli elementi di prova supplementari forniti dal Consiglio e successivi agli atti impugnati dimostrano che il ricorrente è stato sottoposto a un’indagine preliminare registrata in seguito all’adozione di tali atti e lo stesso giorno della loro pubblicazione. Pertanto, non è nemmeno dimostrato che, al momento dell’adozione degli atti impugnati, il ricorrente fosse sottoposto a un vero e proprio «procedimento penale», sia pure soltanto nella fase di una mera indagine preliminare. Ne consegue che l’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco come «[p]ersona sottoposta a procedimento penale» risulta erroneo. Inoltre, il Consiglio, interrogato in udienza riguardo alla revoca delle misure restrittive nei confronti del ricorrente, non ha fornito alcuna spiegazione che giustificasse quest’ultima.
punto 50
Alla luce di quanto precede, l’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco non rispetta i criteri di designazione delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi fissati dalla decisione impugnata.
punto 51
Di conseguenza, il terzo motivo va accolto, cosicché la decisione impugnata deve essere annullata nella parte che si riferisce al ricorrente.
punto 52
Per gli stessi motivi, il regolamento impugnato deve essere annullato nella parte riguardante il ricorrente.
punto 53
Poiché il terzo motivo è fondato, occorre accogliere il ricorso, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri motivi.
punto 54
Inoltre, poiché in seguito alla decisione 2015/364 e al regolamento di esecuzione 2015/357 il nome del ricorrente non figura più nell’elenco delle persone sottoposte alle misure restrittive, non occorre pronunciarsi sulla questione del mantenimento degli effetti della decisione impugnata nella parte riguardante il ricorrente.

Sentenza › Sulle spese

punto 55
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
punto 56
Poiché il Consiglio è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda del ricorrente.
punto 57
Inoltre, in forza dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, la Commissione sopporterà le proprie spese.

Dispositivo

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte riguardante il sig. Andriy Portnov. 2) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Portnov. 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Firme

Berardis Czúcz Popescu Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 ottobre 2015. Firme

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