Sez. 1, Sentenza n. 1198 del 26/05/1986 Ud. (dep. 30/01/1987) Rv. 174964 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - ELEMENTO MATERIALE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - ELEMENTO MATERIALE.*
Per poter affermare la penale responsabilità di un soggetto imputato di partecipazione semplice ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga è necessario accertare da un lato l'esistenza della struttura (non importa da chi costituita) e nel verificare dall'altro se il contributo apportato dal singolo (e, ovviamente, accertato nel suo contenuto minimo ed essenziale richiesto dalla norma incriminatrice) si innesti o no nella struttura associativa ed in vista del perseguimento dei suoi scopi.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)