Sez. 3, Sentenza n. 4618 del 08/07/1983 (Rv. 429494 - 01)
DONAZIONE - IN GENERE - CONTRATTO DI DONAZIONE AD EFFETTI OBBLIGATORI - AMMISSIBILITÀ - CONTENUTO - ASSUNZIONE DA PARTE DI UN SOGGETTO E PER SPIRITO DI LIBERALITÀ DEL DEBITO DI ALTRO SOGGETTO VERSO UN TERZO - DONAZIONE INDIRETTA - CONFIGURABILITÀ - FORMA.*
DONAZIONE - IN GENERE - CONTRATTO DI DONAZIONE AD EFFETTI OBBLIGATORI - AMMISSIBILITÀ - CONTENUTO - ASSUNZIONE DA PARTE DI UN SOGGETTO E PER SPIRITO DI LIBERALITÀ DEL DEBITO DI ALTRO SOGGETTO VERSO UN TERZO - DONAZIONE INDIRETTA - CONFIGURABILITÀ - FORMA.*
Il contratto di donazione può essere, a norma dell'art. 769 cod. civ., non solo ad effetti traslativi ma anche ad effetti obbligatori, limitandosi a far sorgere un semplice rapporto d'obbligazione in cui il donante assume la posizione di debitore nei confronti del donatario, il quale viene arricchito dall'acquisto di un diritto di credito senza alcun sacrificio; l'accordo, invece, attraverso cui un soggetto assuma per spirito di liberalità il debito di altro soggetto verso un terzo, non integra una donazione tipica non verificandosi a vantaggio del debitore alcun arricchimento, che potrebbe conseguire solo alla liberazione propria dell'accollo privativo ex art. 1273, secondo comma, cod. civ., ma realizza tuttavia una donazione indiretta che resta assoggettata, circa la Forma, alla disciplina propria dell'atto attraverso il quale si realizza la liberalità, salva l'applicazione delle norme sulla revocazione delle donazioni e di quelle sulla riduzione per reintegrare la quota dovuta ai legittimari.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)