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Sez. U, Sentenza n. 3107 del 01/04/1987 (Rv. 452202 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - MONOPOLI FISCALI O DI STATO (PRIVATIVE FISCALI) - LOTTO PUBBLICO - CONCORSI ED OPERAZIONI A PREMIO - TASSA RELATIVA - AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO - SOPRAVVENIENZA DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - CONSEGUENZE - INDAGINE SULL'ORIGINARIA PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452202-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - MONOPOLI FISCALI O DI STATO (PRIVATIVE FISCALI) - LOTTO PUBBLICO - CONCORSI ED OPERAZIONI A PREMIO - TASSA RELATIVA - AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO - SOPRAVVENIENZA DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - CONSEGUENZE - INDAGINE SULL'ORIGINARIA PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - PRECLUSIONE.*

Qualora il contribuente, a seguito di contestazione della polizia tributaria per evasione di tassa sui concorsi e le operazioni a premio (secondo la disciplina degli artt. 43 e segg. della legge sul lotto pubblico di cui al R.d.l. 19 ottobre 1938 n. 1933), introduca dinanzi al giudice ordinario Azione di accertamento negativo dell'applicabilità di tale tassa, la sopravvenienza, in corso di causa, d'ingiunzione dell'intendente di finanza, per il pagamento di detta tassa e degli eventuali accessori, rende superflua ogni indagine sull'originaria proponibilità della domanda (sotto il profilo dell'interesse al suddetto accertamento), tenuto conto che l'indicata ingiunzione di per sè abilita l'intimato ad adire il giudice ordinario per contestare la sussistenza del credito preteso dall'amministrazione(vertendosi in tema di tributo non compreso fra quelli contemplati dall'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sulla riforma del contenzioso tributario), e che, trattandosi di condizione dell'Azione, deve ritenersi sufficiente la sua presenza al momento della decisione. (V 5772/81, mass n 416480).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 19/10/1938 num. 1933 art. 43, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)