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Sez. L, Sentenza n. 2232 del 28/03/1986 (Rv. 445392 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - TRASFERTISTA - NOZIONE - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - NATURA RETRIBUTIVA E NON RISARCITORIA - INCLUSIONE NELLA BASE DI CALCOLO DEI COSIDDETTI ISTITUTI INDIRETTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445392-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - TRASFERTISTA - NOZIONE - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - NATURA RETRIBUTIVA E NON RISARCITORIA - INCLUSIONE NELLA BASE DI CALCOLO DEI COSIDDETTI ISTITUTI INDIRETTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Non può configurarsi trasferta in senso tecnico allorché il lavoratore sia contrattualmente obbligato a rendere la propria prestazione in luoghi sempre diversi (cosiddetta trasfertista) e, pertanto, il maggior compenso eventualmente corrisposto a quel lavoratore non può che avere natura retributiva e non anche risarcitoria, indipendentemente dal nomen juris più o meno impropriamente ad esso attribuito dalle parti. Tuttavia, l'emolumento retributivo corrisposto ai cosiddetti trasfertisti non deve necessariamente essere incluso nella base di calcolo delle competenze relative a tutti gli istituti contrattuali, atteso che in difetto nell'ordinamento di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, è necessario che tale inclusione sia prevista e non esplicitamente esclusa dalla contrattazione collettiva. (V 3292/85, mass n 440958).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)