Sez. 2, Sentenza n. 10250 del 12/04/1983 Ud. (dep. 30/11/1983) Rv. 161470 - 01
ARMI - IN GENERE - DETENZIONE ABUSIVA - PORTO ABUSIVO - ARMA IMPROPRIA - REATO AUTONOMO - ASSORBIMENTO NELL'AGGRAVANTE DELL'EFFRAZIONE PREVISTA PER IL FURTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: PUNTA DI TRAPANO.*
ARMI - IN GENERE - DETENZIONE ABUSIVA - PORTO ABUSIVO - ARMA IMPROPRIA - REATO AUTONOMO - ASSORBIMENTO NELL'AGGRAVANTE DELL'EFFRAZIONE PREVISTA PER IL FURTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: PUNTA DI TRAPANO.*
In tema di armi improprie, l'art. 4 comma secondo della legge 18 aprile 1975, n. 110, prevede quale reato autonomo il porto di strumenti che, pur non essendo considerati dal legislatore espressamente come armi da punta o da taglio, sono tuttavia chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Tali oggetti (nella specie, la punta di un trapano) non possono farsi rientrare, quali strumenti di effrazione, nell'ambito della circostanza aggravante prevista per il furto dall'art. 625 n. 2 cod. pen., poiché questa non presuppone necessariamente l'uso di quegli strumenti o attrezzi la cui detenzione o il cui porto sono previsti quali reati autonomi. (V mass n 147970; (V mass n 146758).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)