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Sez. 2, Sentenza n. 2109 del 25/07/1962 (Rv. 253265 - 01)

POSSESSO - AZIONE DA REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - CLANDESTINITA E VIOLENZA DELLO SPOGLIO - ESERCIZIO ARBITRARIO DEL PROPRIO DIRITTO.*
Stato
decisa il 1962-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253265-01

POSSESSO - AZIONE DA REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - CLANDESTINITA E VIOLENZA DELLO SPOGLIO - ESERCIZIO ARBITRARIO DEL PROPRIO DIRITTO.*

L'animus spoliandi e insito nel fatto stesso di privare altri del possesso o del compossesso in modo violento o clandestino, perche la violenza e la clandestinita implicano di regola la consapevolezza di agire contro la volonta espressa o presunta del possessore. Ad escludere l'elemento soggettivo non vale l'asserzione dello spogliatore di avere inteso esercitare un proprio diritto, compreso quello di proprieta, se egli abbia conoscenza di porsi contro la volonta dello spogliato, sostituendosi al medesimo nella relazione di fatto con la cosa. (Conf 1093/61, 645/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)