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Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige

Testo in vigore al

Titolo V. Comunicazioni e trasporti

Titolo VI. Commercio con l'estero

Titolo VII. Lavori pubblici

Titolo VIII. Previdenza sociale e credito

Art. 39

1. Il Ministero del tesoro e la Regione, nell'esercizio delle facolta' previste dall'art. 8 dello Statuto, possono prescindere dai pareri di cui allo stesso articolo, qualora questi non siano pervenuti alle predette autorita' nel termine di quattro mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito a provvedere nei successivi trenta giorni dall'invito stesso.

Titolo IX. Giustizia

Titolo X. Libri fondiari

Titolo XI. Polizia e sicurezza pubblica

Art. 47

1. I presidenti delle Giunte provinciali esercitano, nelle materie indicate al primo comma dell'art. 16 dello Statuto, le attribuzioni spettanti all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza per i provvedimenti che dalle leggi di pubblica sicurezza sono attribuiti ai prefetti e ai questori.

2. I provvedimenti emanati dai presidenti delle Giunte provinciali nelle materie di cui al comma precedente sono comunicati al questore della Provincia.