Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Testo in vigore al
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1978, N. 1017
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1978, N. 1017
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1978, N. 1017
Titolo V. Comunicazioni e trasporti
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1987, N. 527
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1987, N. 527
Art. 32
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1987, N. 527
Art. 33
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1987, N. 527
Art. 34
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1987, N. 527
Titolo VI. Commercio con l'estero
Art. 35
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 36
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Titolo VII. Lavori pubblici
Art. 37
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381
Titolo VIII. Previdenza sociale e credito
Art. 38
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 39
1. Il Ministero del tesoro e la Regione, nell'esercizio delle facolta' previste dall'art. 8 dello Statuto, possono prescindere dai pareri di cui allo stesso articolo, qualora questi non siano pervenuti alle predette autorita' nel termine di quattro mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito a provvedere nei successivi trenta giorni dall'invito stesso.
Art. 40
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Titolo IX. Giustizia
Art. 41
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 42
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 43
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 44
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Titolo X. Libri fondiari
Art. 45
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Titolo XI. Polizia e sicurezza pubblica
Art. 47
1. I presidenti delle Giunte provinciali esercitano, nelle materie indicate al primo comma dell'art. 16 dello Statuto, le attribuzioni spettanti all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza per i provvedimenti che dalle leggi di pubblica sicurezza sono attribuiti ai prefetti e ai questori.
2. I provvedimenti emanati dai presidenti delle Giunte provinciali nelle materie di cui al comma precedente sono comunicati al questore della Provincia.