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Sez. 2, Sentenza n. 3529 del 30/09/1982 Ud. (dep. 23/04/1983) Rv. 158590 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE IN GENERE - PENA - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA AGGRAVANTI E ATTENUANTI - ESTREMI DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158590-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE IN GENERE - PENA - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA AGGRAVANTI E ATTENUANTI - ESTREMI DELLA MOTIVAZIONE.*

Ai fini dell'Obbligo della motivazione sia sul giudizio comparativo tra aggravanti e attenuanti sia in ordine alla misura della pena è sufficiente l'indicazione degli elementi parametrici ritenuti prevalenti e determinanti, non essendo necessario un esame analitico di tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.. invero, la scelta dei criteri parametrici ritenuti preminenti, sta a dimostrare che il giudice di merito abbia compreso nella valutazione complessiva e sintetica da lui compiuta anche gli altri elementi, pur senza una esplicita menzione degli stessi. (Conf mass n 152052; (Conf mass n 148462; (Conf mass n 140600).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)