Sez. 2, Sentenza n. 649 del 13/03/1970 (Rv. 345829 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - VALUTAZIONE - FATTORI ECONOMICI - AMBIENTALI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - VALUTAZIONE - FATTORI ECONOMICI - AMBIENTALI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, i fattori connessi alla situazione economico-ambientale possono essere tenuti in considerazione solo in quanto suscettibili di influire sull'effettiva possibilita di utile impiego delle residue energie del soggetto ma quando venga esclusa l'invalidita per l'insussistenza di cause patologiche rilevanti, l'eventualita della contrazione della capacita di guadagno in dipendenza di fattori estrinseci assume Rilevanza autonoma, non potendo essere connessa ai fini della configurazione della fattispecie contemplata dal ripetuto art 10, che esige quale primo e fondamentale presupposto l'esistenza di una infermita che incida in modo apprezzabile sulla capacita di lavoro del soggetto. (V 3874-69, massima n 344239 3716-69, massima n 343966 3025-69, massima n 342928).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)