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Sez. 6, Sentenza n. 6264 del 20/02/1976 Ud. (dep. 20/05/1976) Rv. 133611 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - PRESENTAZIONE SPONTANEA - CONTESTAZIONE DEL FATTO - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 78 ULTIMO COMMA, 304 BIS, TER, QUATER COD PROC PEN - DICHIARAZIONI SPONTANEE RACCOLTE DAL MAGISTRATO SENZA PREVENTIVA CONTESTAZIONE - APPLICAZIONI DELLE NORME PROCESSUALI CHE RIGUARDANO L'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133611-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - PRESENTAZIONE SPONTANEA - CONTESTAZIONE DEL FATTO - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 78 ULTIMO COMMA, 304 BIS, TER, QUATER COD PROC PEN - DICHIARAZIONI SPONTANEE RACCOLTE DAL MAGISTRATO SENZA PREVENTIVA CONTESTAZIONE - APPLICAZIONI DELLE NORME PROCESSUALI CHE RIGUARDANO L'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*

Per esplicito disposto del secondo comma dell'art 250 cod proc pen, allorche nel caso di presentazione spontanea dell'imputato questi viene ammesso ad esporre le sue discolpe in ordine alla contestazione del fatto per cui si procede, l'atto equivale per ogni effetto all'interrogatorio reso dopo l'emissione del mandato di comparizione. Trovano applicazione, pertanto, in tal caso le norme di cui agli artt 78 ultimo comma e 304 bis, ter e quater cod proc pen che prevedono rispettivamente l'avvertimento della facolta di non rispondere, l'avviso ai difensori della data dell'interrogatorio ed il deposito del relativo verbale. Diverso e invece il caso in cui il magistrato si limiti a raccogliere le dichiarazioni dell'imputato presentatosi spontaneamente senza fargli alcuna contestazione. In tale ultima ipotesi infatti l'art 78 ultimo comma e le altre Disposizioni processuali richiamate non trovano applicazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 250 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)