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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21791 del 07/09/2018 (Rv. 650105 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI | Interessi passivi - Limiti di deducibilità ex art. 98 TUIR - Deroga - Volume di ricavi - Parametro di riferimento.
Stato
decisa il 2018-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650105-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai fini dell'operatività, quanto ai limiti di deducibilità degli interessi passivi previsti dall'art. 98 del d.P.R. n. 917 del 1986, della deroga di cui al comma 7, il valore-soglia per l'applicazione degli studi di settore è costituito dal "volume dei ricavi", che deve essere riferito alla voce A)1) del conto economico, ossia ai "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui all'art. 2425 c.c.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 98, Cod. Civ. art. 2425, DM Finanze 06/03/2003

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)