Sez. 5 - , Ordinanza n. 21791 del 07/09/2018 (Rv. 650105 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI | Interessi passivi - Limiti di deducibilità ex art. 98 TUIR - Deroga - Volume di ricavi - Parametro di riferimento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI
In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai fini dell'operatività, quanto ai limiti di deducibilità degli interessi passivi previsti dall'art. 98 del d.P.R. n. 917 del 1986, della deroga di cui al comma 7, il valore-soglia per l'applicazione degli studi di settore è costituito dal "volume dei ricavi", che deve essere riferito alla voce A)1) del conto economico, ossia ai "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui all'art. 2425 c.c.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 98, Cod. Civ. art. 2425, DM Finanze 06/03/2003
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)