Sez. 2 - , Sentenza n. 9978 del 28/03/2022 (Rv. 664327 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Domanda nuova - Disciplina ex art. 183 c.p.c. - Versione introdotta dalla l. n. 353 del 1990, modificata dal d.l. n. 432 del 1995, conv. dalla l. n. 534 del 1995 - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto - Proponibilità in udienza o nel primo termine di trenta giorni ex art. 183, comma 5, c.p.c.. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI
Ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nella versione introdotta dalla l. n. 353 del 1990, in vigore dal 30 aprile 1995, e poi modificata ex d.l. n. 432 del 1995, convertito nella l. n. 534 del 1995, la domanda nuova dell'attore, ammissibile nei limiti in cui costituisca conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, può essere formulata oltre che nel corso dell'udienza, ai sensi del comma 4, anche, ove richiesto, nel primo termine perentorio di trenta giorni fissato dal giudice ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)