Codice Penale
Testo in vigore al
Art. 130 Istanza della persona offesa
1. Quando la punibilita' del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza e' regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacita' e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.
Art. 131 Reato complesso. Procedibilita' di ufficio
1. Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.
Titolo quinto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena
Capo I. Della modificazione e applicazione della pena
Art. 132 Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti
1. Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.
2. Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.
Art. 133 Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena
1. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato, desunta:
1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;
2° dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3° dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
2. Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta:
1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.
Art. 134 Computo delle pene
1. Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
2. Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.
Art. 135 Ragguaglio fra pene diverse
1. Quando per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive il computo ha luogo calcolando cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva..24
Art. 136 Conversione di pene pecuniarie
1. Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive puo' essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.55
2. Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva gia' sofferta.84
Art. 137 Carcerazione preventiva
1. La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.
2. La carcerazione preventiva e' considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
Art. 138 Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero
1. Quando il giudizio seguito all'estero e' rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero e' sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi e' stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 139 Computo delle pene accessorie
1. Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva, ne' del tempo in cui egli si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Art. 140 Applicazione provvisoria di pene accessorie
1. Durante l'istruzione o il giudizio, il giudice puo' ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici, o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione o di un'arte, o della patria potesta' o dell'autorita' maritale, quando, avuto riguardo alla specie o alla gravita' del reato, ritenga che possa essere inflitta una condanna che importa l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dell'autorita' maritale.
2. Il tempo della sospensione provvisoria e' computato nella durata della pena accessoria.
Capo II. Della esecuzione della pena
Art. 141
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354
Art. 142
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354
Art. 143
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354
Art. 144
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354
Art. 145 Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato
1. Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati e' corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.
2. Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
3. In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non e' soggetta a pignoramento o a sequestro.
Art. 146 Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena
1. L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita:
1° se deve aver luogo contro donna incinta;
2° se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;
3° se e' presentata domanda di grazia, e si tratta di condanna alla pena di morte.5
2. Nel caso preveduto dal numero 2° il provvedimento e' revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.
Art. 147 Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena
1. L'esecuzione di una pena puo' essere differita:
1° se e' presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;
2° se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermita' fisica;
3° se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da piu' di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi e' modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.
2. Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non puo' essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia e' successivamente rinnovata.
3. Nel caso indicato nel numero 3°, il provvedimento e' revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.
Art. 148 Infermita' psichica sopravvenuta al condannato
1. Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermita' psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermita' sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice puo' disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale, o di delinquente per tendenza.
2. La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermita' psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.5
3. Il provvedimento di ricovero e' revocato, e il condannato e' sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.67
Art. 149
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354
Titolo sesto. Della estinzione del reato e della pena
Capo I. Della estinzione del reato
Art. 150 Morte del reo prima della condanna
1. La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.