Sez. 2, Sentenza n. 11592 del 22/06/2004 (Rv. 573804 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE | Fatto costitutivo del diritto alla costituzione della servitù - Configurabilità - Conseguenze - Onere probatorio a carico del proprietario del fondo richiedente la costituzione - Esistenza del diritto di passaggio a favore del fondo intercluso su fondi circostanti accedenti alla pubblica via - Eccezione e prova a carico del proprietario del fondo destinatario passivo la servitù - Fatto impeditivo del diritto - Configurabilità.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE
È onere del proprietario del fondo che chiede la costituzione della servitù coattiva a favore del medesimo - o l'ampliamento di quella preesistente - dimostrare il fatto costitutivo della pretesa e cioè l'interclusione del suo fondo - ovvero l'impossibilità di accedervi con mezzi meccanici - mentre spetta al proprietario del fondo su cui dovrà esser costituita la servitù eccepire e provare l'esistenza di un diritto di passaggio a favore del fondo intercluso e a carico di uno di quelli che lo circondano che consenta lo sbocco sulla pubblica via - ovvero la sufficienza dell'ampiezza del passaggio esistente per l'utilizzazione del fondo - configurando queste circostanze un fatto impeditivo della pretesa attorea.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 2697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)