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Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria

Testo in vigore al

Art. 50

1. La data dell'udienza per la discussione dei ricorsi innanzi alle Commissioni per le imposte indirette e per le imposte dirette sugli affari e' comunicata al contribuente almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, ancorche' egli non abbia fatto domanda di audizione personale.

2. La comunicazione e' effettuata mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento e si ha riguardo alla data di presentazione all'ufficio postale.

3. Terminata la discussione dinanzi alle Commissioni, il contribuente e il procuratore delle imposte si ritirano dall'aula. La Commissione decide immediatamente; la decisione, tuttavia, e' pubblicata solo quando ne e' inviata copia all'ufficio.

Art. 51

1. L'art. 28, primo comma, del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, e' sostituito dal seguente:
"La mancata presentazione del contribuente a cui e' stata data regolare comunicazione dell'udienza per la discussione del ricorso non impedisce, qualunque ne sia la causa, che la Commissione possa decidere nella controversia; il giudizio sulle domande di differimento per addotta impossibilita' del contribuente a presentarsi e' rimesso al potere discrezionale della Commissione".

Titolo V. Disposizioni transitorie e finali

Art. 61

1. Entro l'anno 1958 il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre il rilevamento fiscale straordinario previsto dal titolo IV della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

2. E' altresi' autorizzato a disporre in qualsiasi momento rilevazioni separate per singole parti del territorio della Repubblica.

Art. 62

1. L'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, l'art. 5 dell'allegato F alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, gli articoli 18 e 33 del testo unico approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, e gli articoli 15 e 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, sono abrogati.

2. L'art. 24 del testo unico approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, cessa di aver vigore a decorrere dalla stessa data in cui hanno effetto le disposizioni dell'art. 40 della presente legge.