Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria
Testo in vigore al
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
Art. 49
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
Art. 50
1. La data dell'udienza per la discussione dei ricorsi innanzi alle Commissioni per le imposte indirette e per le imposte dirette sugli affari e' comunicata al contribuente almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, ancorche' egli non abbia fatto domanda di audizione personale.
2. La comunicazione e' effettuata mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento e si ha riguardo alla data di presentazione all'ufficio postale.
3. Terminata la discussione dinanzi alle Commissioni, il contribuente e il procuratore delle imposte si ritirano dall'aula. La Commissione decide immediatamente; la decisione, tuttavia, e' pubblicata solo quando ne e' inviata copia all'ufficio.
Art. 51
1. L'art. 28, primo comma, del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, e' sostituito dal seguente:
"La mancata presentazione del contribuente a cui e' stata data regolare comunicazione dell'udienza per la discussione del ricorso non impedisce, qualunque ne sia la causa, che la Commissione possa decidere nella controversia; il giudizio sulle domande di differimento per addotta impossibilita' del contribuente a presentarsi e' rimesso al potere discrezionale della Commissione".
Art. 52
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
Art. 53
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
Art. 54
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
Titolo V. Disposizioni transitorie e finali
Art. 55
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
Art. 56
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
Art. 57
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
Art. 58
1. Il certificato previsto dall'art. 13 non puo' essere richiesto agli istituti indicati nello stesso articolo con riferimento a date antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 59
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
Art. 60
1. Alle persone che hanno cessato di far parte dell'Amministrazione finanziaria prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate le norme di cui ai due ultimi commi dell'art. 34 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.
Art. 61
1. Entro l'anno 1958 il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre il rilevamento fiscale straordinario previsto dal titolo IV della legge 11 gennaio 1951, n. 25.
2. E' altresi' autorizzato a disporre in qualsiasi momento rilevazioni separate per singole parti del territorio della Repubblica.
Art. 62
1. L'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, l'art. 5 dell'allegato F alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, gli articoli 18 e 33 del testo unico approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, e gli articoli 15 e 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, sono abrogati.
2. L'art. 24 del testo unico approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, cessa di aver vigore a decorrere dalla stessa data in cui hanno effetto le disposizioni dell'art. 40 della presente legge.
Art. 63
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645