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Sez. L, Sentenza n. 5871 del 04/07/1987 (Rv. 454266 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - RADIAZIONE DEL PROFESSIONISTA - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO - IRRILEVANZA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO AL RAPPORTO TRA I SOPPRESSI ENTI MUTUALISTICI ED I MEDICI IN REGIME DI CONVENZIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454266-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - RADIAZIONE DEL PROFESSIONISTA - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO - IRRILEVANZA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO AL RAPPORTO TRA I SOPPRESSI ENTI MUTUALISTICI ED I MEDICI IN REGIME DI CONVENZIONE.*

Con riguardo al rapporto tra i soppressi enti mutualistici ed i medici in regime di convenzione, il quale ha natura di rapporto di opera professionale e, come tale, è assoggettato alla disciplina legale dettata dagli artt. 2229 e seg. Cod. civ., (e così alla disciplina del recesso ex art. 2237 cod. civ.) la radiazione del professionista dall'albo professionale determina (ex art. 2231, secondo comma, cod. civ.) la risoluzione del rapporto, che non può più rivivere nell'ipotesi di successivo annullamento di tale provvedimento, salva in ogni caso un'eventuale deroga convenzionale a tale regime legale. (V 2031/80, mass n 405669).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)