Sez. 3, Sentenza n. 1065 del 18/05/1967 (Rv. 327436 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - MANCANZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PRECLUSIONE DI OGNI ALTRA QUESTIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - MANCANZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PRECLUSIONE DI OGNI ALTRA QUESTIONE.*
La mancata riassunzione della causa davanti al giudice competente produce, a norma dell'art. 307 cod. proc. civ., l'Estinzione del processo non riassunto e preclude l'esame di ogni altra questione diversa da quella dell'accertamento dell'evento estintivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)