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Sez. 3, Sentenza n. 1065 del 18/05/1967 (Rv. 327436 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - MANCANZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PRECLUSIONE DI OGNI ALTRA QUESTIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327436-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - MANCANZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PRECLUSIONE DI OGNI ALTRA QUESTIONE.*

La mancata riassunzione della causa davanti al giudice competente produce, a norma dell'art. 307 cod. proc. civ., l'Estinzione del processo non riassunto e preclude l'esame di ogni altra questione diversa da quella dell'accertamento dell'evento estintivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)