Sez. 1, Sentenza n. 8084 del 06/04/1987 Ud. (dep. 04/07/1987) Rv. 176335 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - STRUTTURA UNITARIA - IMPORTANZA DEL CONTRIBUTO DEL SINGOLO E FASE (IDEATIVA) (PREPARATIVA OD ESECUTIVA) IN CUI IL CONTRIBUTO È STATO DATO - IRRILEVANZA AI FINI DEL CONCORSO.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - STRUTTURA UNITARIA - IMPORTANZA DEL CONTRIBUTO DEL SINGOLO E FASE (IDEATIVA) (PREPARATIVA OD ESECUTIVA) IN CUI IL CONTRIBUTO È STATO DATO - IRRILEVANZA AI FINI DEL CONCORSO.*
Nel vigente ordinamento il concorso di persone nel reato, previsto dall'art. 110 cod. pen., è concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli Atti dei compartecipi, sicché gli Atti dei singoli sono, al tempo stesso, loro propri e comuni anche agli altri, purché sussistano due condizioni: una oggettiva, nel senso che tra gli Atti deve sussistere una connessione causale rispetto all'evento, l'altra soggettiva, consistente sulla consapevolezza di ciascuno del collegamento finalistico dei vari Atti, ossia che il singolo volontariamente e coscientemente apporti il suo contributo, materiale è soltanto psicologico, alla realizzazione dell'evento da tutti voluto. In questo ambito, ai fini della partecipazione criminosa - salva l'applicazione di eventuali attenuanti e salvo il riflesso sulla Determinazione con concreto della misura della pena - restano irrilevanti: l'importanza del contributo del singolo, che può anche consistere nella Determinazione o nel rafforzamento o nell'agevolazione d'uno specifico proposito criminoso di altri diretto alla realizzazione di quel determinato evento; la fase (ideativa, preparativa od esecutiva) in cui il contributo abbia avuto luogo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)