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Sez. 3, Sentenza n. 4231 del 28/04/1999 (Rv. 525835 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico e danno patrimoniale - Distinte liquidazioni - Necessità.
Stato
decisa il 1999-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525835-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

In caso di evento lesivo dell'integrità personale il danno alla salute e quello patrimoniale alla persona attengono a due distinte sfere di riferimento: il primo consiste nella incidenza negativa che il fatto lesivo determina rispetto al livello precedente del suo verificarsi; il secondo consiste nel pregiudizio che il fatto lesivo determina sulla capacità di produrre reddito della persona danneggiata, talché il giudice deve procedere a due distinte liquidazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)