Sez. 3, Sentenza n. 4231 del 28/04/1999 (Rv. 525835 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico e danno patrimoniale - Distinte liquidazioni - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
In caso di evento lesivo dell'integrità personale il danno alla salute e quello patrimoniale alla persona attengono a due distinte sfere di riferimento: il primo consiste nella incidenza negativa che il fatto lesivo determina rispetto al livello precedente del suo verificarsi; il secondo consiste nel pregiudizio che il fatto lesivo determina sulla capacità di produrre reddito della persona danneggiata, talché il giudice deve procedere a due distinte liquidazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)