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Sez. 1, Sentenza n. 806 del 30/06/1981 Ud. (dep. 27/01/1982) Rv. 151817 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1981-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151817-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI.*

Ad integrare l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 437 cod. pen. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) è necessaria la rappresentazione del pericolo per la sicurezza nell'ambiente di lavoro derivante dalla inosservanza delle cautele prescritte e, quindi, la conoscenza della destinazione delle misure omesse e destinate alla prevenzione di infortuni coinvolgenti un numero indeterminato di lavoratori. (Conf mass n 148395).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)